A) Sempre salvo che non sia obbligatoria per legge (non corretta)
- perchè la comunicazione dei dati personali a terzi può essere obbligatoria per legge in determinati casi, ad esempio per adempiere a un obbligo di legge o a un’ordinanza di un’autorità giudiziaria. In questi casi, non è necessaria l’autorizzazione dell’interessato.
B) Quando riguarda dati sensibili o giudiziari ( non corretta )
- perchè la comunicazione a terzi sei dati sensibili anche questi vanno autorizzati, tranne quando il trattamento si necessario per la tutela dell’interesse vitale dell’interessato, necessari per motivi di interesse pubblico, ecc… ecc… altri.
Stesso discorso vale per i dati giudiziari, per i quali possono essere trattati senza consenso, solo nei casi in cui ci sia una base giuridica che legittima , es. il trattamento e necessario per l’esercizio di diritti in giudizio o altro ecc… ecc…
C) Quando non riguarda un obbligo di legge (corretta) >>corrisponde a : Si deve essere autorizzata. salvo in alcune eccezioni
- perchè: cio significa che, in generale, non è possibile condividere i dati personali di un individuo con terze parti senza il suo consenso esplicito o senza una base giuridica legittima, salvo eccezioni, come ad esempio la condivisione di dati per finalità di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, per l’esecuzione di un contratto o per proteggere gli interessi vitali della persona.
qualcuno potrebbe confermare se il ragionamento è giuso !!
grazie