Rapporto tra sanzione accessoria di chiusura di un esercizio e verbale di violazione

in caso di reiterata violazione al regolamento di polizia urbana del comune, accertata con verbali della polizia locale o di stato, e per cui lo stesso regolamento prevede l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura per 15 giorni dell’attività, la struttura competente (il SUAP) può emettere l’atto volto alla chiusura anche se i verbali sono stati impugnati, oppure deve attendere l’esito del ricorso?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione riguarda l’applicazione di sanzioni accessorie, come la chiusura di un’attività commerciale, in seguito a violazioni reiterate al regolamento di polizia urbana, e l’interazione tra l’azione sanzionatoria e il processo di impugnazione delle sanzioni.

Teoria generale del diritto: In generale, l’applicazione di sanzioni accessorie segue l’accertamento definitivo di una violazione. Il principio di legalità e il diritto di difesa dell’individuo implicano che, prima di applicare una sanzione, soprattutto se di natura accessoria e particolarmente gravosa come la chiusura di un’attività, deve essere accertata con certezza la violazione.

Norme relative: Le norme che regolano questa materia sono spesso contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, nel codice della strada (per quanto riguarda le violazioni accertate dalla polizia locale o di stato in tale contesto), e nel codice di procedura civile per quanto concerne i ricorsi contro i verbali di violazione.

Esempio concreto: Se un esercizio commerciale viene ripetutamente sanzionato per violazioni al regolamento di polizia urbana e il regolamento prevede la chiusura temporanea dell’attività come sanzione accessoria, l’organo competente (ad esempio, il SUAP) deve valutare se procedere con la chiusura prima dell’esito dei ricorsi presentati contro i verbali. La prassi e l’interpretazione giuridica possono variare, ma in molti casi, l’ente può decidere di attendere l’esito definitivo del processo di impugnazione prima di applicare sanzioni accessorie, per garantire il rispetto del diritto di difesa e del principio di presunzione di non colpevolezza.

Conclusione sintetica: Sebbene possa esserci una base normativa che permette l’applicazione di sanzioni accessorie in caso di violazioni reiterate, la decisione di procedere con la chiusura di un’attività prima dell’esito dei ricorsi contro i verbali di violazione dipende dalla valutazione dell’ente competente, che deve bilanciare l’esigenza di far rispettare le norme con il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti. In molti casi, si preferisce attendere l’esito del ricorso prima di procedere con misure così gravose.

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Bibliografia:

  • Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): Codice della Strada
  • Codice di Procedura Civile: Codice di Procedura Civile
  • Regolamenti comunali di polizia urbana: per una visione specifica, consultare il regolamento del comune di interesse.

In mancanza di disposizioni speciali, si deve applicare la norma generale: nel caso in questione è l’art. 8-bis della legge 689/81, che contiene indicazioni fondamentali in materia di “reiterazione delle violazioni”.

Tra le altre cose, l’art. 8-bis della legge 689/81 prevede espressamente che, affinché si configuri la reiterazione della violazione amministrativa, debba essere stata accertata CON PROVVEDIMENTO ESECUTIVO la prima violazione.

I verbali di contestazione - che come dici sarebbero stati impugnati - non costituiscono titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è l’ordinanza-ingiunzione.

Se non è stata ancora emessa alcuna ordinanza-ingiunzione, sicuramente non si sono neanche formate le prime condizioni per fare scattare la reiterazione.

Se invece l’ordinanza-ingiunzione relativa alla prima violazione è stata emessa ed il ricorso (l’opposizione) è stato presentato contro la stessa ordinanza-ingiunzione (e non contro il verbale o i verbali…), allora il provvedimento non è ancora definitivo. In questo caso dovrebbe applicarsi quanto previsto dall’art. 8-bis della legge 689/81: “Gli effetti conseguenti alla reiterazione POSSONO [non DEVONO] essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno”.

Un’annotazione a margine: secondo una parte della dottrina, un regolamento comunale non potrebbe contenere sanzioni accessorie. Alle violazioni previste dai regolamenti comunale dovrebbero applicarsi – salvo diversa disposizione di LEGGE – solo sanzioni amministrative pecuniaria da 25 euro a 500 euro (vedi art. 7-bis del TUEL).

grazie per la risposta!
purtroppo mi resta il dubbio, perchè l’intento sanzionatorio o meglio punitivo verrebbe vanificato, se attendiamo l’esito dell’eventuale ricorso

Quale dubbio ti resta?
Le norme sono quelle e vanno applicate.

La soluzione migliore è quella di arrivare prima di tutto alla definizione dei ricorsi contro i verbali di contestazione (visto che l’autorità competente è il comune, non dovrebbe essere difficile…) e poi procedere con le ordinanze-ingiunzione.

Il dubbio che mi resta è che trattandosi di sanzioni volte a prevenire più che a punire una condotta (disturbo quiete pubblica), dovrebbero essere emanate quanto prima, altrimenti se ne perde il significato,il fine.

Adottate il provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni e poi sarà l’utente al limite ad impugnare il tutto al TAR.
Sarà poi compito del giudice amministrativo eventualmente sospendere l’applicazione del provvedimento in via cautelare, ovvero addivenire all’abrogazione dello stesso e delle norme impugnate.
In tal modo vi togliete il dubbio.

Le norme ovviamente tentato di tutelare la libertà imprenditoriale, tuttavia è indiscutibile la necessità delle amministrazioni locali di sanzionare le attività per rispondere a conclamate necessità di tutela della salute pubblica, ordine pubblico, sicurezza, ecc.
Peraltro esistono altri soggetti che possono unilateralmente infliggere la sanzione ulteriore della sospensione dell’attività, quali a titolo di esempio Agenzia Entrate per scontrini non emessi, azienda sanitaria locale, questura, altre autorità ciascuna nella propria materia di competenza.

L’importante è motivare adeguatamente il provvedimento di sospensione, affinchè non risulti un eccesso di arbitrio e sproporzionato.

Non mi pare proprio una buona idea, soprattutto se volete che “non risulti un eccesso di arbitrio e sproporzionato”, adottare un provvedimento che allo stato sia palesemente in contrasto con le norme generali sulla reiterazione delle violazioni di cui all’art. 8-bis della l. 689/81… (per di più rifacendosi alle disposizioni di un “semplice” regolamento comunale).

Se il problema è il disturbo alla quiete pubblica provocato dall’inquinamento acustico, sono d’accordo che la soluzione può non essere semplice; ma forse si possono tentare strade diverse che (oserei dire) richiedono un approccio più “professionale” rispetto alla mera contestazione di un articolo del regolamento comunale: rilevamento tecnico con Arpa, art. 659 c.p., artt. 9-10 legge 447/95 (con la possibilità di ordinanza contingibile e urgente).

Stiamo parlando di un’attività soggetta a documentazione obbligatoria di previsione di impatto acustico?
Stiamo parlando di un’attività soggetta a licenza di polizia (pubblico esercizio)?

Mi spiace di dover tornare sull’argomento…
Forse non è il vostro caso, ma spesso i Comuni dovrebbero farsi un esame di coscienza: visto che in caso di opposizione contro il verbale l’autorità competente a decidere è comunque il Comune, se l’accertamento è fondato e richiede di agire con celerità si potrebbe già uscire con l’ordinanza-ingiunzione subito dopo il termine dei trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. Qusto consentirebbe quanto meno di fare scattare l’inizio formale del calcolo della reiterazione.
Nel tuo caso parli di più verbali contestati dalla polizia locale o di stato, tutti impugnati dal trasgressore. A che punto siete con la definizione dei ricorsi?

innanzitutto grazie per le risposte, trovandomi in un grande Comune, non credo che i ricorsi siano stati già lavorati, dobbiamo interrogare l’apposito portale.
Nel caso in cui i verbali redatti dalla PS, facciano un richiamo al Regolamento di Polizia Urbana, ma oltra al disturbo della quiete pubblica, accertino anche il disagio e pericolo per l’incolumità sulla sede stradale, mi sembra che siamo in una situazione un po’ borderline con l’ordine pubblico, mi verrebbe da pensare di fare sì la comunicazione di avvio procedimento per permettere il contraddittorio, ma comunque addivenire alla chiusura, senza aspettare esito ricorsi (parlo di queso caso particolare, visto che in un altro non si meziona il pericolo per l’incolumità sulla sede stradale)

E questa invece era la prima cosa da accertare!

Questa non l’ho capita :thinking:: quali sono esattamente le violazioni che sono state contestate?

Per carità! Ci si rivolge al forum per chiedere un consiglio, ma poi ciascuno decide in base alla propria scienza e coscienza… :cry:

almeno nel comune in cui lavoro che non è di certo il piccolo comune che probabilmente lei ha in mente, i ricorsi non vengono lavorati di sabato e domenica…

No problem.
Quando li avrete “lavorati” ed avrete emesso la prima ordinanza-ingiunzione scatterà il conteggio per il calcolo della reiterazione. Fino ad allora, la reiterazione semplicemente non esiste.