Rateizzazione sanziona amministrativa per attività di estetista

Buonasera,

In seguito a sopralluogo effettuato dai NAS presso un’estetista dove sono state rilevate carenze di requisiti formativi per l’esercizio dell’attività, è pervenuto il verbale con cui è stata proposta la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa.
La ditta interessata ha richiesto la riduzione della sanzione al minimo edittale, che è stata concessa dal Dirigente competente, con possibilità di rateizzazione dell’importo.
Poiché la ditta ha successivamente richiesto la rateizzazione dell’importo, si chiede quanto segue:

la concessione della rateizzazione deve essere emanata contestualmente all’ordinanza di ingiunzione? Oppure è necessario trasmettere due atti separati?

Grazie

Virna Seravalle

La normativa CONSENTE all’interessato:

  1. di richiedere la rateizzazione già durante il procedimento in caso di ordinanza ingiunzione
  2. di richiederla in una SECONDA FASE (30 giorni dalla notifica dell’ordinanza).

Quindi la rateizzazione potrà essere disposta in entrambe le modalità. Con ordinanza ingiunzione e con atto separato a seconda dei casi.

RICORDO che la rateizzazione presuppone l’accertamento di specifiche condizioni.

Buona sera, mi collego al quesito sopra, per chiedere in caso di accoglimento rateizzazione dell’ordinanza ingiunzione ( valutata l’esistenza dei presupposti) la determinazione, è l’atto appropriato per manifestare la volontà di accoglimento e il piano di rateizzazione? Inoltre, in assenza di un regolamento comunale, quale criterio utilizzare per definire quante rate e il quantum di ciascuna rata, rispettato quanto previsto dalla 698/81 ( mensili, da tre a trenta, ciascuna delle quali tuttavia non può essere fissata in misura inferiore a euro 15,49)?
Grazie
Veronica

  1. non esiste potestà regolamentare nel determinare rate e quantum. NON è una valutazione politica, è una valutazione TECNICA CASO PER CASO (un regolamento uniforme sarebbe illegittimo proprio perchè ridurrebbe la discrezionalità tecnica).

  2. la determinazione è basata sulle condizioni soggettive dell’interessato

  3. l’atto può essere una determina, ordinanza, lettera, ecc… non essendo rilevante la forma

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