Rateizzazione sanzione - Regione Toscana

Buongiorno.

Con la presente volevo porre i seguenti tre quesiti in quanto pochi giorni orsono è pervenuta una richiesta informale di rateizzazione di un’ordinanza-ingiunzione:

  1. Dato atto che l’art. 26 della l. 689/1981 parla di “condizioni economiche disagiate” per la richiesta di rateizzazione di una sanzione e che quella stabilita nell’Ordinanza-Ingiunzione è pari a € 1.000,00, quali sono i documenti che gli interessati possono allegare alla richiesta e quali sono gli importi per cui una persona si trova in disagio economico?

  2. Per le sanzioni amministrative devono essere pagati anche gli interessi in misura del tasso legale? Oppure basta dividere l’importo per il numero di rate?

  3. Che tipo di provvedimento serve se viene accolta la richiesta? e quale altro se viene negata? oppure, se la persona non paga una rata, che provvedimento deve essere adottato?

Si ringrazia per la risposta.

Ciao Roberta,

sul sito della Regione Toscana trovi tutti i riferimenti, inclusi i casi in cui si intende sussistere la condizione economica disagiata.

Dunque:

  1. 1. Dato atto che l’art. 26 della l. 689/1981 parla di “condizioni economiche disagiate” per la richiesta di rateizzazione di una sanzione e che quella stabilita nell’Ordinanza-Ingiunzione è pari a € 1.000,00, quali sono i documenti che gli interessati possono allegare alla richiesta e quali sono gli importi per cui una persona si trova in disagio economico?

Fermi restando i limiti minimi e massimi delle rate (da 3 a 30) fissati dall’articolo 26 della L.689/81
ed il limite minimo del credito rateizzabile che, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento D.P.G.R.
19.12.2001 n. 61, è fissato in € 200,00 per le persone fisiche e € 1.000,00 per le persone giuridiche,
la rateizzazione sarà concessa con riferimento al reddito complessivo lordo dichiarato ai fini del
reddito delle persone fisiche o giuridiche secondo i seguenti criteri:
a) per redditi inferiori a € 25.000,00 quando l’importo della sanzione superi il 3% del
reddito complessivo annuo, con rate mensili corrispondenti allo 1% di tale reddito;
b) per redditi compresi fra € 25.001,00 e € 50.000,00 quando l’importo della sanzione
superi il 5% del reddito complessivo annuo, con rate mensili corrispondenti allo 1,5% di
tale reddito;
c) per redditi superiori a € 50.001,00 quando l’importo della sanzione superi € 3.000,00,
con rate mensili non inferiori a € 800.

Tale situazione deve essere autocertificata con apposito modulo:

ISTANZA RATE 2020 e autocertificazione.pdf (159,7 KB)

  1. Per le sanzioni amministrative devono essere pagati anche gli interessi in misura del tasso legale?

Gli interessi si calcolano a partire dalla scadenza per il pagamento:

  • fino alla data effettiva di versamento, per i pagamenti in ritardo;
  • fino alla data di consegna dei Ruoli all’Agente della Riscossione, per i tributi omessi in tutto o in parte.
  1. Che tipo di provvedimento serve se viene accolta la richiesta? e quale altro se viene negata? oppure, se la persona non paga una rata, che provvedimento deve essere adottato?

Il dirigente dell’ufficio decide in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza e comunica l’esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione

Per approfondire vai al link e scrivi o chiama l’ufficio di riferimento.

Saluti

Simona