il discorso è lungo. In estrema sintesi, se il gestore afferma che quella postazione è necessaria alla realizzazione della rete, diciamo che hai, al massimo, il 5% di probabilità di spuntarla di fronte al TAR.
A fronte dei principi espressi dal d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), la giustizia amministrativa ha chiarito che la realizzazione della rete delle telecomunicazioni riveste il carattere della pubblica utilità e del preminente interesse nazionale; i valori limite del campo elettromagnetico compatibili con la salute umana sono stabiliti dallo Stato e non sono derogabili (sono controllati da ARPAT che rilascia il parare); le infrastrutture per le reti di comunicazione sono opere di urbanizzazione primaria e come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, quindi, con ogni zona del territorio comunale; la potestà regolamentare comunale non può tradursi in limiti o divieti generalizzati consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei da determinati edifici o l’individuazione di zone interdette alla installazione o l’obbligo di installazione in determinate postazioni. Trovi centinaia di sentenze. Vedi, ad esempio il CdS 374/2021
Vedi l’ultima versione dell’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (come modificato nel 2020)