Realizzazione nuova stazione radio base per telefonia mobile

Buonasera a tutti, quali strumenti hanno in mano i cittadini e il sindaco per non fare iniziare i lavori relativi alla realizzazione di una nuova stazione radio 5g? Di seguito la pratica presentata al SUAP. Il terreno su cui sarà realizzata la stazione era di proprietà della Curia e non del Comune. Grazie
AVVISO
Oggetto: Presentazione domanda per realizzazione di nuova stazione radio base per telefonia mobile in…
Ai sensi dellart. 44, comm a de d.lgs. . 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche", si rende noto che in data 22/01/2025 è stata presentata al SUAP, da parte della… con sede legale in…un’istanza di autorizzazione, ai sensi degli art, 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, avente per oggetto
ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.lgvo 259/03 e s.m. e i, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomuicazioni su cui sono ospitati gli impianti di… nel comune di…
distinto catasto al Foglio P.lla n
lmpianto in otemperanza al Bando pubblico PNRR Italia -5G.
La documentazione è disponibile presso il servizio SUAP. Su tale documentazione e possibile esercitare il diritto di accesso agli atti nii modi di legge e secondo i presupposti di legge.
Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile dr.
28/01/2025
Responsabile SUAP

Molto pochi per non dire nessuno. La legge fissa i limiti del campo elettromgnetico (adesso il “valore di attenzione” è a 15 V/m come previsto dalla legge 214/2023), quando l’impianto rispetta tali limiti è ok. Le stazioni radio base sono equiparate alle opere di urbanizzaizone primaria e la forniura della rete di comunicazione gode del preminente interesse pubblico (ai sensi del d.lgs. n. 259/2003).
Il comune può prevedre delle condizioni di installabilità o prevedere dei luoghi sensibili sui quali vietare le antenne ma nulla di più.
Sul web puoi trovare centinaia di sentenze della giustizia amministrativa, quasi tutte in favore dei gestori.

Incollo il comma 6 dell’art. 8 della legge 36/2001:
I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.

L’unica azione che abbiamo potuto effettuare nel nostro Comune è offrire una nuova posizione che potesse essere più lontano dal centro abitato…

Infatti, le uniche strada sono quelle di accordarsi con l’operatore preventivamente affinché vada su luoghi pubblici individuati (da scrivere in regolamento) ma, anche in questo caso, se l’operatore dimostra che una determinata postazione è necessaria per il funzionamento della rete (e quella proposta non è ragionevolmente equivalente), può derogare alle indicazioni regolamentari

Grazie per le risposte e gli spunti che avete dato.