differenza tra reato di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
Buongiorno Carolina,
il quesito da te posto è stato oggetto per lungo tempo di una querelle giurisprudenziale, a cui si è data risoluzione con la pronuncia delle Sezioni Unite, che con la Sentenza Maldera n. 12228/2013, hanno chiarito che a caratterizzare la concussione è “timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale”, mentre nell’induzione il pubblico ufficiale farebbe leva piuttosto sulla sua “posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore”.
Corre l’obbligo ovviamente di chiarire che il reato di induzione a dare o promettere utilità, contemplato dall’art. 319 quater, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge Severino (Legge n. 190 del 2012) ed inserito, poi, nel contesto codicistico dedicato alle diverse tipologia di corruzione.
La norma in questione dispone che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*”.
La fattispecie dell’induzione era in precedenza sussunta nel reato di concussione, di cui all’art. 317 c.p., ma a differenza di quest’ultima, qui si punisce anche il soggetto passivo indotto.
La differenza fondamentale tra concussione ed induzione indebita sta nel fatto che nella prima figura vi è un abuso costrittivo del pubblico ufficiale (attuato mediante violenza o minaccia di un male ingiusto e notevole), da cui deriva una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di autodeterminazione del destinatario.
Nella concussione non è rilevante che il soggetto passivo possa conseguire un vantaggio in cambio della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, poiché la fattispecie che la integra si concretizza anche nel caso in cui il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) prospetti un vantaggio al soggetto passivo, perché in ogni caso la prospettazione di un male ingiusto assolutamente spropositato incide sulla libertà di autodeterminazione del privato.
Sostanzialmente la previsione della punibilità del privato è la caratteristica propria del reato d’induzione.
La differenza fra le due fattispecie non è orientata solo sulla condotta del pubblico agente, ma anche sugli effetti che essa produce sulla volontà del privato: occorre indagare e capire se questa è stata totalmente soggiogata dall’altrui sopraffazione o, semplicemente, condizionata od orientata da pressioni psichiche diverse dalla violenza o dalla minaccia.
Nel primo caso è da ritenersi integrata la concussione, nel secondo l’induzione.
Sul tema consiglio:
Buona lettura
Simona