Recesso dal contratto di appalto da parte dell’operatore economico

Come funziona il recesso dal contratto di appalto da parte dell’operatore economico ?

1 Mi Piace

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Il recesso dal contratto di appalto da parte dell’operatore economico è un tema complesso che coinvolge diversi aspetti del diritto degli appalti. In linea generale, il recesso è l’atto unilaterale con cui una parte manifesta la volontà di porre fine al rapporto contrattuale.

Teoria Generale del Diritto

Nel diritto civile, il recesso è disciplinato in modo specifico per alcuni tipi di contratti, mentre per altri può essere previsto dalle clausole contrattuali o da norme speciali. Il recesso deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Norme Relative alla Teoria

Nel contesto degli appalti pubblici, il recesso dell’operatore economico è regolato dal Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs 50/2016 e successive modifiche, incluso il recente d.lgs 36/2023). Le disposizioni pertinenti includono:

  • Art. 106 (d.lgs 50/2016): disciplina le cause di risoluzione del contratto e può includere il recesso per giusta causa.
  • Art. 107 (d.lgs 50/2016): prevede la possibilità di recesso in caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a un determinato lasso di tempo.
  • Nuovo Codice Appalti (d.lgs 36/2023): potrebbero esserci ulteriori disposizioni che regolano il recesso dell’operatore economico, pertanto è necessario consultare la normativa più recente per dettagli aggiornati.

Esempi Concreti

Un operatore economico potrebbe decidere di recedere dal contratto di appalto se, ad esempio, si verificano ritardi nei pagamenti da parte della stazione appaltante che superano i termini previsti dalla legge, o se si verificano cambiamenti normativi che rendono l’esecuzione del contratto particolarmente onerosa o impossibile.

Conclusione Sintetica

Il recesso da un contratto di appalto da parte dell’operatore economico è un’azione che deve essere valutata attentamente, considerando le disposizioni contrattuali e le normative vigenti, comprese le eventuali conseguenze legali e finanziarie. È essenziale consultare la normativa aggiornata e, se necessario, ottenere assistenza legale per gestire correttamente la procedura di recesso.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune. Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia

  • Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) Normattiva
  • Nuovo Codice Appalti (d.lgs 36/2023) - Per il testo aggiornato si consiglia di consultare le fonti ufficiali come Gazzetta Ufficiale o Normattiva al momento non disponibile online.

Art. 123. (Recesso)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14.

  2. L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

  3. L’allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

1 Mi Piace