Recesso durante il periodo di prova

Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, l’obbligo datoriale dell’amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la discrezionalità dell’ente nella valutazione dell’esperimento, ed è finalizzato alla verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall’altro, all’effettivo andamento della prova stessa, fermo restando che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo, e che, in tema di licenziamento
nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante,
cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito
formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale.
Cass.-30-gennaio-2024-n.-2833 recesso durante prova.pdf (4,0 MB)