Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alle tue domande, iniziamo con una premessa generale sul diritto degli appalti, in particolare riguardo al recesso dall’incarico per giusta causa e alla sostituzione del contraente.
-
Teoria generale del diritto degli appalti e recesso per giusta causa:
Il recesso per giusta causa da un contratto di appalto o di servizi è una facoltà prevista dalla normativa vigente, che permette a una delle parti di interrompere l’esecuzione del contratto a fronte di gravi inadempienze o circostanze che rendono impossibile o eccessivamente onerosa la prosecuzione del rapporto contrattuale. La giusta causa deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle specificità della situazione.
-
Norme relative:
- Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ulteriori aggiornamenti, incluso il recente D.Lgs. 36/2023) regola le procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici, inclusi i casi di recesso e sostituzione dei contraenti.
- L’articolo 106 del Codice degli Appalti tratta della modifica dei contratti durante la loro esecuzione, fornendo indicazioni su quando e come è possibile apportare modifiche, inclusa la sostituzione del contraente.
-
Esempi concreti:
- Nel primo caso, l’estensione dell’incarico di direzione lavori per includere le prestazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) potrebbe essere considerata ammissibile, a patto che la procedura seguita rispetti i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e che non si alteri sostanzialmente l’oggetto del contratto originario. L’importo inferiore a 40.000€ potrebbe rientrare nelle soglie per affidamenti diretti, semplificando la procedura.
- Nel secondo caso, la sostituzione di un CSE con un altro da un cantiere differente, sempre per importi sotto soglia, potrebbe essere gestita tramite una modifica contrattuale, purché ciò non comporti una modifica sostanziale del contratto originario e sia giustificata da valide ragioni (ad esempio, la giusta causa per il recesso del CSE originario).
-
Conclusione sintetica:
Entrambi i casi sembrano ammissibili sotto il profilo normativo, a condizione che le modifiche siano giustificate, proporzionate e non alterino sostanzialmente l’oggetto del contratto originario. È fondamentale assicurarsi che ogni decisione sia ben documentata e motivata, in linea con i principi di buona amministrazione e trasparenza.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia: