Salve.
Su una corte comune gravata da servitù di passaggio un soggetto dei tre aventi diritto a passare, ha realizzato una recinzione abusiva con rete metallica e struttura in ferro riducendone, l’ampiezza e limitandone quindi l’uso anche agli altri due soggetti.
E’ tenuto il comune che ha ricevuto il verbale di accertamento di violazione ad emettere ordinanza di rimozione dell’opera abusiva?
Grazie per la risposta
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda la violazione dei diritti connessi alla servitù di passaggio e l’intervento dell’autorità comunale in caso di opere abusive.
Teoria generale del diritto: La servitù di passaggio è un diritto reale su cosa altrui che consente al titolare di attraversare un fondo appartenente ad altri per accedere al proprio fondo che altrimenti sarebbe isolato. La realizzazione di opere che limitano o impediscono l’esercizio di tale diritto può configurare una violazione sia civile che edilizia.
Norme relative alla teoria:
- Codice Civile: Gli articoli 1027 e seguenti disciplinano la servitù di passaggio, stabilendo i diritti e i doveri dei proprietari dei fondi servente e dominante.
- Normativa Edilizia: La legislazione in materia edilizia (es. Testo Unico dell’edilizia, D.P.R. 380/2001) prevede che qualsiasi opera edilizia debba essere realizzata nel rispetto delle norme urbanistiche e edilizie vigenti, comprese le autorizzazioni necessarie.
Esempio concreto: Se un soggetto realizza una recinzione che limita l’ampiezza di una corte comune gravata da servitù di passaggio senza le dovute autorizzazioni, si configura una violazione edilizia. In tal caso, l’autorità comunale, a seguito di un accertamento di violazione (verbale di accertamento), è tenuta ad intervenire.
Conclusione sintetica: Sì, il Comune, ricevuto il verbale di accertamento di violazione, è tenuto ad emettere un’ordinanza di rimozione dell’opera abusiva per ripristinare la legalità e garantire il rispetto dei diritti connessi alla servitù di passaggio.
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Bibliografia:
- Codice Civile Italiano, articoli 1027 e seguenti sulle servitù di passaggio: Codice Civile
- Testo Unico dell’edilizia, D.P.R. 380/2001: D.P.R. 380/2001