Buongiorno, un’associazione chiede se debbano fare una qualche SCIA per l’attività di recupero e la distribuzione di derrate alimentari donate. Si tratta soltanto di attività di solidarietà e di distribuzione agli indigenti, senza alcuna vendita.
Non mi risulta esistente un procedimento o una notifica sanitaria esistente (almeno in Impresainungiorno).
E’ attività libera?
Grazie mille
Il recupero, la raccolta e la distribuzione delle eccedenze alimentari a fine di solidarietà sociale non può prescindere dalla tutela del consumatore finale e quindi dalla sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.
Le suddette attività presuppongono attività di conservazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari. Le organizzazioni sono pertanto considerate operatori del settore alimentare e, come tali, assoggettate agli obblighi previsti dalla normativa vigente: sono tenuti quindi a presentare apposita notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004).
Ma non solo: nonostante le apparenze e l’indubbia volontà di beneficenza, la gestione di una simile attività non è una cosa semplice… Consiglio agli interessati di studiarsi prima il “Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative” predisposto da Caritas e altre organizzazioni, validato dal Ministero della Salute e destinato alle organizzazioni che intendono fare recupero, raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociele.
Qui una copia.