Recupero festivo e straordinario

Buonasera Dott. @Simone.Chiarelli
entro quanto un dipendente può recuperare le ore di straordinario e festivo? C’è un tempo massimo, oppure è a discrezione dell’ente/responsabile di settore?

Grazie

Ciao Alessandra ,

alle tue domande risponde un orientamento applicativo ARAN , che di seguito ti riporto integralmente:

"La problematica prospettata sembra riferirsi ad una fattispecie riconducibile alla disciplina prevista dall’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

Relativamente alla portata applicativa di tale disciplina, sulla base della formulazione della stessa, la scrivente Agenzia nei propri orientamenti ha sempre precisato che:

a) al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all’art.10, comma 2, lett. b, del CCNL del 9.5.2006 .l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 - e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato);

b) al lavoratore spetta sempre anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa;

c) secondo la disciplina contrattuale, tale riposo deve essere fruito entro il termine di 15 giorni dalla prestazione e comunque non oltre il bimestre successivo. Tali termini non hanno natura perentoria, ma sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico. L’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato.

d) la prestazione lavorativa nel giorno della domenica o del riposo settimanale del dipendente, infatti, è un evento del tutto eccezionale e, conseguentemente, ove ciò avvenga l’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere a far fruire al personale interessato il relativo riposo compensativo. Infatti, ciascun datore di lavoro deve garantire al proprio personale il godimento del riposo settimanale, sulla base delle prescrizioni dell’art.36 della Costituzione, dell’art.2109 del codice civile e, infine, delle precise previsioni dell’art.9 del D. Lgs. n.66/2003;

e) non esiste alcun impedimento di fonte legale o contrattuale a che il dipendente, nella medesima settimana, fruisca sia di un giorno di riposo compensativo, ai sensi dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 sia di un giorno di ferie. Si ricorda che, comunque, a tutela delle proprie esigenze organizzative, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal datore di lavoro pubblico."

Buona lettura

Simona

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