Se fosse un’agenzia di assicurazione non occorrerebbero pratiche in comune. Sarebbe un’ipresa di servizi assicurativi riconosciuta. Vige tutta una normativa partcolare, per uno spunto vedi qua: IVASS - Chi siamo
Se fosse un’agenzia per il disbrigo delle pratiche auto/moto, si applicherebbe la legge n. 264/1991. In sintesi, l’agezia di affari ex art. 115 TULPS è un’ipotesi generale. Con il tempo, norme specifiche hanno previsto e disciplinato ipotesi specifiche: agenzia di viaggi; agenzie immobiliari ecc. Tutte fattispecie sottratte all’applicazione dell’art. 115 TULPS. Lo stesso vige per il caso di specie. L’art. 2, comma 1 della legge 264/91 dispone:
1. L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. Non si applica l’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .