Buongiorno. Su booking ho trovato una casa vacanza che non ha trasmesso SCIA al Suap. Abbiamo fatto sopralluogo e sulla targhetta non c’è (ovviamente) il CIN. Nessuno ci ha aperto.
Andando su booking c’è la presentazione dell’alloggio ed è possibile prenotare.
Secondo voi con questo tipo di accertamento è possibile sanzionare?
E se del caso, secondo voi, in base a quale normativa dovrei sanzionare? legge regionale n. 11/1999 o legge regionale B&B n. 27/2013?
La fattispecie riscontrata presenta tutti gli elementi per procedere alla contestazione e all’applicazione delle relative sanzioni amministrative.
1. Possibilità di sanzionare con l’accertamento eseguito
Sì, è assolutamente possibile sanzionare.
Valore probatorio dell’annuncio online: L’inserzione attiva e prenotabile su Booking.com (o qualsiasi altra piattaforma OTA) costituisce un’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.). La giurisprudenza amministrativa e la prassi dei verbali di vigilanza confermano che la disponibilità di date, prezzi e la pubblicizzazione del servizio attestano in modo univoco l’esercizio o la commercializzazione dell’attività ricettiva, a prescindere dal fatto che al momento del sopralluogo fisico l’immobile fosse chiuso o vuoto.
Completamento del quadro istruttorio (art. 13 Legge 689/1981): Per rendere l’accertamento inattaccabile in sede di eventuale ricorso, il verbale deve raccogliere:
Rilievo informatico (prova digitale): Screenshot dell’annuncio su Booking con indicazione di data, ora, URL della pagina, denominazione della struttura, calendario disponibilità, tariffe e assenza del CIN/titolo abilitativo negli appositi campi.
Verbale di sopralluogo esterno: Attestazione della verifica sui luoghi, con assenza di targhetta/esposizione esterna del CIN/titolo e contestuale esito negativo al campanello/accesso.
Visura catastale e anagrafica: Individuazione del proprietario dell’immobile e/o del soggetto registrato come gestore dell’annuncio per la notifica degli atti (art. 14 L. 689/1981).
2. Normativa da applicare: L.R. n. 11/1999 vs L.R. n. 27/2013
La legge da applicare è la Legge Regionale n. 11/1999.
Legge Regionale n. 27/2013: È inapplicabile. Questa norma disciplina esclusivamente l’attività di Bed & Breakfast (gestione familiare o imprenditoriale con erogazione della prima colazione).
Legge Regionale n. 11/1999: È la legge quadro per le strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui rientrano espressamente le Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) (artt. 41 e ss.).
Nota di qualificazione giuridica:
Se l’immobile è commercializzato come “Casa Vacanze” (struttura ricettiva), si applica la L.R. 11/1999 per svolgimento dell’attività in assenza di SCIA.
Se invece la pubblicità riconduce l’immobile a una “Locazione Turistica / Affitto Breve” (art. 1571 c.c. / L.R. 49/2017 e successive modifiche), la norma di riferimento per la comunicazione/SCIA al SUAP è la L.R. 49/2017 .
3. Quadro delle violazioni da contestare (Concorso formale)
Nel verbale di accertamento si profilano due distinte violazioni amministrative:
A. Esercizio di attività ricettiva in assenza di SC IA
Violazione: Esercizio di struttura ricettiva (Casa Vacanze) priva di Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP competente.
Norma violata: Art. 41 (e relative norme sanzionatorie/sospensive) della L.R. Puglia n. 11/1999 (ovvero art. 13-ter, comma 8, D.L. 145/2023 se inquadrata come locazione turistica imprenditoriale senza SCIA, sanzione da € 2.000 a € 10.000).
Atto accessorio: Adozione da parte del Dirigente/Responsabile SUAP del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e contestuale ordine di chiusura/cessazione dell’offerta abusiva.
B. Violazioni in materia di Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Disciplinate dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023 (convertito con L. 191/202 3):
Mancata indicazione del CIN nell’annuncio online (Booking):
Norma: Art. 13-ter, commi 6 e 9, D.L. 145/ 2023.
Sanzione: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 800 a € 8.000 per ciascuna unità immobi liare.
Mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile:
Norma: Art. 13-ter, commi 6 e 9, D.L. 1 45/2023.
Sanzione: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a€ 5.000.
Procedura operativa consigliata per il verbale
Redigere il Verbale di Ispezione e Rilievo Informatico allegando le schermate di Booking.com datate e firmate dagli operanti.
Notificare il Verbale di Contestazione di Illecito Amministrativo (ex art. 14 L. 689/1981) entro 90 giorni al proprietario/obbligato in solido.
Trasmettere copia degli atti al SUAP per l’emissione dell’ordinanza d’ufficio e contestualmente effettuare le segnalazioni agli organi competenti (Agenzia delle Entrate e Questura per la mancata registrazione Alloggiati Web ex art. 109 TULPS).