Regione Puglia legge 19/02/2024 n.4 in materia di Agriturismo

La regione Puglia con legge n.4 del 19/02/2024, di modifica alla legge regionale n.42 del 13/12/2013, introduce al suo art.5, il punto 7 sexies che così recita: "*L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.”. Tanto premesso, una Azienda agricola riconosciuta Agrituristica con capacità ricettiva superiore ai 10 posti letto ed a trenta posti per la somministrazioni di pasti e bevande, dichiara all’agenzia delle Entrate e alla Camera di commercio che, l’attività Agrituristica è attività Primaria rispetto a quella agricola che viene iscritta come Secondaria. Chiedo se è corretta l’iscrizione, ovvero se stante questa condizione il titolare possa perdere il requisito di Azienda Agricola Agrituristica, atteso che recenti sentenza della Cassazione hanno statuito che per l’agriturismo si considera primaria l’attività di coltivazione dei fondi. Grazie

Non comprendo bene ma confermo che l’agriturismo è un quid che, ai sensi di legge, deve essere collegato all’azienda agricola. L’attività agricola deve rimanere prevalente. Puoi vedere anche il Consiglio di Stato n. 6093/2019: […] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 66/2015 ha evidenziato che il legislatore ha delineato la categoria delle attività connesse utilizzando il concetto della prevalenza dell’attività propriamente agricola nell’economia complessiva dell’impresa; nello stesso senso dispone l’art. 32 del d.p.r. n. 917/86 ai fini dell’IRPEF. Ne consegue che le attività connesse, per essere riconducibili all’ambito agricolo, devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo e devono riguardare prevalentemente prodotti propri (Cass. ord. n. 18829/2017) […]