REGIONE SARDEGNA - Media struttura di vendita

Buongiorno, sono un istruttore AA.PP. di un comune di circa 4000 abitanti.
Nei procedimenti SUAPE siamo ente terzo e dobbiamo solo rilasciare parere, la gestione dell’istruttoria è in capo all’Ufficio SUAPE dell’Unione dei Comuni.
Pongo il quesito solo per la parte che compete le AA.PP.; per semplificazione del quesito, dal punto di vista urbanistico la richiesta si intende ammissibile.

Un’utente è venuto a chiedere informazioni riguardo il rilascio di una licenza al commercio per un’attività che sarà superiore ai 150mq (L.R. n. 5/2006, art. 4, comma 3), lasciando intendere dalla sua esperienza di commerciante pregressa che fosse proprio un documento che doveva rilasciare direttamente il Comune.

Premesso che siamo un comune piccolo che ha per lo più attività commerciali di vicinato, le quali presentano comunicazione SCIA tramite SUAPE, secondo la L.R. n. 5/2006 per quanto riguarda le medie strutture di vendita avviene ciò: “l’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all’articolo 8.”.
Se si osservano però i provvedimenti di competenza del SUAPE però si riscontra che tale attività ricadente al Punto I-2-2a rientra nella tipologia di “Autocertificazione a 0 giorni con asseverazione”. Dunque parrebbe che noi, come Comune operante come ente terzo nei procedimenti SUAPE dell’Unione dei Comuni, dovremmo solo esprimere parere senza rilasciare ulteriore licenza, e che dunque la licenza sarà la ricevuta definitiva rilasciata dal SUAPE.

Secondo il forum è un’interpretazione corretta?
Grazie in anticipo

Ricapitolando, ad uso di tutti i lettori, il soggetto vuole aprire una media struttura di vendita. In quanto tale, ai sensi della LR citata, l’avvio dell’attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente. Per contro, quindi, non si applica la SCIA. Tuttavia, nella regione Sardegna (correggimi se sbaglio), la LR 24/2016, trasforma in SCIA (in pratica è così) taluni procedimenti autorizzatori declassando l’autorizzazione ad atto confermativo di un’attività che è già stata avviata grazie alla presentazione di una dichiarazione asseverata. Sul punto si veda la DGR n. 49/19 del 05/12/2019 (soprattutto allegato B) e la già citata LR 24/2016. Agli articoli 34 e 35 della LR 24/2016 viene indicata la procedura di controllo. Nel tuo caso, concordo con la tua ricostruzione dato che i tuoi poteri si limitano al controllo sulla correttezza / veridicità della dichiarazione sostitutiva asseverata (come fosse una SCIA). In caso di esito positivo, in teoria, la PA competente non rilascia niente, vedi l’art. 34, comma 2 della LR 24/16 citata

Grazie mille per il confronto!