Regione Toscana - albergo - ampliamento locali e ricettività con aggiunta di unità abitative

Buongiorno

Un albergo esistente vuole ampliare la propria ricettività aggiungendo alla struttura già esistente alcune UNITA’ ABITATIVE. L’art. 18 c. 5 della LRT 86/2016 prescrive che “i posti nelle U.A. non possono superare il 40% della capacità ricettiva complessiva dell’esercizio”.

Quesito: il calcolo dei posti che la struttura può aggiungere nelle U.A. è il 40% degli attuali posti in albergo o la misura del 40% è riferita al totale che sarà dato dalla somma degli attuali posti + i nuovi? Le unità abitative possono essere ubicate sia all’interno dell’immobile dell’albergo che in altro luogo separato dal corpo centrale?

L’art. 23 del DGPR 47/R/2018 per le Unità Abitative parla di accessibilità diretta da corridoi o altre aree comuni con porta munita di serratura.

Quesito: questo articolo fa pensare che le unità abitative debbano essere comunque all’interno della struttura dell’albergo? Per accessibilità si intende anche ai fini L. 13? Le unità abitative che vengono aggiunte all’albergo devono tutte essere accessibili L. 13 basta una certa percentuale e in questo caso quale percentuale?

Anche l’art. 22 della LRT 86/2016 “albergo diffuso” parla di unità abitative con accesso da spazi di disimpegno o di uso comune… e al comma 3 cita “la capacità ricettiva minima è di 12 posti letto complessivi”.

Quesito: il numero minimo di 12 posti letto si riferisce agli alberghi diffusi ma non all’albergo classico?

Ultimo quesito: se con l’ampliamento di ricettività si superano i 25 posti letto va preventivamente presentata anche la pratica di valutazione progetto Vigili del Fuoco e successivamente la relativa Scia?

Grazie

Suap Empoli

Per l’albergo i calcoli si fanno sulla ricettività: U.A. al massimo possono arrivare al 40% della ricettività complessiva che si esprime in posti letto. Quindi sì, si prendono i posi letto complessivi di cui, quelli posti nella UA possono arrivare, al massimo, al 40%

Ai sensi del successivo art. 20, nel caso in cui l’attività ricettiva di cui agli articoli 18 e 19 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti «dipendenze».

Ai sensi dell’art. 24 del DPGR 47R/2018, le dipendenze, di cui all’art. 20 del LR, sono collocate ad una distanza non superiore a 50 metri dalla casa madre. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.

Rammenta che siamo nell’ambito dell’albergo in senso stretto, non siamo nell’ambito dell’albergo diffuso né del condhotel. Quindi, le UA dell’albergo sono parte della struttura (anche se collocabili fino a 50 metri di distanza) e devono avere destinazione d’suso alberghiera (non civile abitazione).

L’albergo diffuso è cosa diversa dall’albergo in senso stretto e gode di abilitazione autonoma: o ti abiliti come albergo o ti abiliti come a. diffuso. Art. 18 e art. 21 della LR riguardano due ipotesi formalmente diverse

Certo, per l’esercizio effettivo in struttura con più di 25 posti letto, occorre il buon esisto delle procedute VVF. Nel frattempo la ricettività potrebbe fermarsi a 25