Buongiorno
Un albergo esistente vuole ampliare la propria ricettività aggiungendo alla struttura già esistente alcune UNITA’ ABITATIVE. L’art. 18 c. 5 della LRT 86/2016 prescrive che “i posti nelle U.A. non possono superare il 40% della capacità ricettiva complessiva dell’esercizio”.
Quesito: il calcolo dei posti che la struttura può aggiungere nelle U.A. è il 40% degli attuali posti in albergo o la misura del 40% è riferita al totale che sarà dato dalla somma degli attuali posti + i nuovi? Le unità abitative possono essere ubicate sia all’interno dell’immobile dell’albergo che in altro luogo separato dal corpo centrale?
L’art. 23 del DGPR 47/R/2018 per le Unità Abitative parla di accessibilità diretta da corridoi o altre aree comuni con porta munita di serratura.
Quesito: questo articolo fa pensare che le unità abitative debbano essere comunque all’interno della struttura dell’albergo? Per accessibilità si intende anche ai fini L. 13? Le unità abitative che vengono aggiunte all’albergo devono tutte essere accessibili L. 13 basta una certa percentuale e in questo caso quale percentuale?
Anche l’art. 22 della LRT 86/2016 “albergo diffuso” parla di unità abitative con accesso da spazi di disimpegno o di uso comune… e al comma 3 cita “la capacità ricettiva minima è di 12 posti letto complessivi”.
Quesito: il numero minimo di 12 posti letto si riferisce agli alberghi diffusi ma non all’albergo classico?
Ultimo quesito: se con l’ampliamento di ricettività si superano i 25 posti letto va preventivamente presentata anche la pratica di valutazione progetto Vigili del Fuoco e successivamente la relativa Scia?
Grazie
Suap Empoli