Regione Toscana - Attività di dog sitting

Un soggetto che vuole avviare attività di dog sitting presso l’abitazione del cane o portandolo a passeggio deve presentare una pratica presso il Suap?

Qualora invece i cani venissero portati presso l’abitazione del soggetto che effettua l’attività anche se solo ad ore si rientra nell’attività di asilo per cani diurno?

Grazie

La prima direi che è un’attività libera. Non vedo quale procedure amministrativa imporre a una persona che porta a spasso i cani. Dato che lo farebbe per soldi, la questione è tutta fiscale.

Per contro, se un soggetto si mettesse a ospitare cani di altri a ore, dopo una certa soglia quantitativa, si potrebbe configurare una stalla di sosta o roba del genere. In generale, le toelettature e le pensioni per animali (più per prassi che per vera esigenza normativa), soggiacevano alla procedura abilitativa dell’art. 17 del vecchio reg. veterinario statale, ovvero il DPR 320/1954. In pratica, in un’ottica allargata, rappresentavano una c.d “stalla di sosta” dove l’animale riceve delle cure temporanee per il suo benessere. Il DPR 320/1954 è stato abrogato dal d.lgs. n. 136/2022. Allo stato attuale si è creato un vuoto normativo: NON vedo procedure.
Al più, per la Toscana, vedi le condizioni di cui alla LR 59/2009 e DPGR 38R/2011.

In ogni caso, una pensione per cani è una struttura aperta al pubblico con una certa organizzazione (è un’impresa). Se un soggetto si limita a lavorare a ore con singli clienti per qualche ora diventa difficile considerarlo una pensione