Regione Toscana - Commercio elettronico alimentare con deposito

Buonasera,
l’avvio di un commercio elettronico alimentare (quindi comprensivo di notifica 852/2004) che ha la sede legale in Empoli ed il deposito a Milano dove va presentato?

Tutti i documenti relativi all’attività sono tenuti ad Empoli.
La notifica 852/2004 dice che va presentata dove ha la sede legale e/o stabilimento (il deposito può essere considerato stabilimento?)
La logica mi direbbe di far fare l’avvio del commercio elettronico e notifica sanitaria ad Empoli e l’avvio del deposito (solo notifica 852/2004) a Milano.
E’ corretto?

Grazie

Sono quelle domande che non troveranno mai risposta :blush: ogni PA dà la sua interpretazione.

Ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 59/2010 (come mutato dalla LR), la vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

Quindi, la procedura per l’attività di commercio al dettaglio alimentare in senso stretto sarà, nei fatti, una SCIA ex art. 75 della LR 62/2018. Unitamente a questa sarà presentata una notifica sanitaria ex art. 6 del Reg. CE 852/04 depennando “Commercio al dettaglio per corrispondenza/Internet” (vedi casistiche della modulistica standard). Questo al comune dove avvia l’attività.

Per contro, il soggetto presenterà una mera notifica sanitaria presso ogni comune dove ha deposito/magazzino di alimenti depennando la voce “deposito…”. Potrebbero essere “n” in “n” comuni diversi. Anche la mera attività di deposito è, ai sensi della normativa unitaria, uno “stabilimento” da sottoporre a notifica