Buongiorno,
abbiamo una società X che ha presentato nel mese di gennaio una scia per attivazione contenitori-distributori mobili ad uso privato con contestuale presentazione della Scia antincendio.
Il comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sopralluogo per il controllo della Scia antincendio e rilevando delle difformità dalla normativa antincendio ha fatto una richiesta di conformazione.
La società ha prodotto la documentazione per conformare l’attività, ma i Vigili del Fuoco non ritengono sufficiente la documentazione prodotta e quindi provvedono ad archiviare il procedimento relativo alla scia con esito negativo e ci trasmettono una comunicazione per l’eventuale adozione dei provvedimenti a salvaguardia delle persone e dei beni esposti.
La scia per l’attivazione dei contenitori mobili ad uso privato prevede secondo la L.R. Toscana 62/2018 all’art. 118:
- al comma 1 lettera D): chiunque attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all’articolo 70 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 a € 15.000
- al comma 4: Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all’articolo 70 comma 1 e 2 l’attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
Nel caso in oggetto si applica la sanzione del comma 1 lettera D dell’art. 118 della L.R. Toscana 62/2018?
L’Ufficio commercio fa un’ordinanza di sospensione fino alla sua regolarizzazione (forse non possibile) ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della L.R. Toscana 62/2018 oppure visto che i Vigili del Fuoco ci trasmettono la comunicazione per l’eventuale adozione dei provvedimenti a salvaguardia delle persone e dei beni esposti l’ufficio preposto a fare gli atti è un altro?
Grazie