Regione Toscana - Contenitore mobile di carburante

Buongiorno,
abbiamo una società X che ha presentato nel mese di gennaio una scia per attivazione contenitori-distributori mobili ad uso privato con contestuale presentazione della Scia antincendio.

Il comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sopralluogo per il controllo della Scia antincendio e rilevando delle difformità dalla normativa antincendio ha fatto una richiesta di conformazione.

La società ha prodotto la documentazione per conformare l’attività, ma i Vigili del Fuoco non ritengono sufficiente la documentazione prodotta e quindi provvedono ad archiviare il procedimento relativo alla scia con esito negativo e ci trasmettono una comunicazione per l’eventuale adozione dei provvedimenti a salvaguardia delle persone e dei beni esposti.

La scia per l’attivazione dei contenitori mobili ad uso privato prevede secondo la L.R. Toscana 62/2018 all’art. 118:

  • al comma 1 lettera D): chiunque attivi un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all’articolo 70 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 a € 15.000
  • al comma 4: Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all’articolo 70 comma 1 e 2 l’attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

Nel caso in oggetto si applica la sanzione del comma 1 lettera D dell’art. 118 della L.R. Toscana 62/2018?
L’Ufficio commercio fa un’ordinanza di sospensione fino alla sua regolarizzazione (forse non possibile) ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della L.R. Toscana 62/2018 oppure visto che i Vigili del Fuoco ci trasmettono la comunicazione per l’eventuale adozione dei provvedimenti a salvaguardia delle persone e dei beni esposti l’ufficio preposto a fare gli atti è un altro?

Grazie

Sono questioni delicate e di difficile decifrazione. E’ vero che gli atti dei VVF possono rappresentare, di per sé, il presupposto per sanzioni amministrative come quelle che descrivi. Tuttavia, la LR, e non potrebbe essere altrimenti, indica un presupposto: chiunque “attivi”. Non ci sarebbe attivazione se ci fosse anche la presenza del liquido infiammabile. Questo andrebbe verificato tramite sopralluogo dei VVUU. In altre parole, il soggetto potrebbe aver presentato la SCIA ma non aver ancora usato/riempito il distributore.
Sicuramente puoi fare un provvedimento di divieto esercizio dell’attività ai sensi della legge n. 241/90, art. 19, comma 3 sulla base di quanto indicato dal comando VVF (se siamo nei termini). Dato che il Comando VVF ha archiviato, direi che non è più possibile procedere con la sospensione. Ergo, ripresentano nuova SCIA quando sono in regola. Per la sanzione amministrativa ci vuole qualche presupposto in più. Se i termini dei 60 gg sono decorsi, allora potresti procedere con l’annullamento degli effetti abilitativi ai sensi dell’art. 19, comma 4 incentrando tutto sulla rilevante pericolosità e sull’interesse pubblico connesso