Regione Toscana - Distributori carburanti esonero rispetto orario e turni riposo

Per un distributore di carburante che eroga anche gas naturale è arrivata una pratica di richiesta di esonero dal rispetto dell’orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale ai sensi dell’art. 97 comma 1 della Legge Regionale Toscana 62/2018.

La normativa dice che “tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal comune”.

Premesso che il comune non ha stabilito nessun termine e modalità, ci chiedevamo come trattare questa pratica che parla di richiesta tramite comunicazione:
facciamo una presa d’atto?
Trasmettiamo semplicemente questa comunicazione agli organi di vigilanza?

Inoltre ogni anno con ordinanza del Sindaco approviamo la proposta dei turni e delle ferie per i distributori dei carburanti presentata dalla F.A.I.B.

Ci rendiamo però conto che questa ordinanza ha ben poco senso perché di fatto i distributori non chiudono mai per ferie o per turno di riposo ma casomai attivano esclusivamente la modalità self-service senza tenere conto di quando il comune ha ordinato.

Nel caso specifico con la richiesta-comunicazione di esonero (solo per il metano e non per i carburanti) dovrei fare anche una variazione dell’ordinanza delle ferie e turni in vigore?

Grazie

In assenza di precisazioni comunali, basta una semplice comunicazione a cui può anche non seguire nessuna presa d’atto. L’importante è che il privato abbia la consegna della spedizione (portale o PEC). La legge indica che la deroga è sempre ammessa per la vendita di gas e/o gpl, l’unica condizione è la comunicazione. Fatta la comunicazione, quindi, il soggetto è a posto. La presa d’atto la puoi fare ma non cambia nulla.

Sul forum il problema è venuta fuori altre volte la questione sull’opportunità della ordinanza. La LR poteva premettere meglio nel senso (butto giù un’ipotesi):

  • il gestore ha sempre la possibilità di esercitare nella c.d. modalità ghost (senza presenza di nessuno) fermo restando che non è possibile chiudere il self service (in pratica non succede mai).

  • il gestore che sceglie di esercitare in modalità NON ghost, allora deve assumersene le conseguenze. Fino a nuova dichiarazione, è tenuto a rispettare l’ordinanza.

  • affinché se ne assuma le conseguenze, deve sancire la sua volontà di lavorare in presenza comunicandolo formalmente. L’impegno non può essere inferiore a tot mesi…

Magari si può sopperire a livello comunale approvando un atto a contenuto generale che sancisca quanto ho ipotizzato