Regione Toscana - Esercizio vicinato mancanza requisiti onorabilità

Buongiorno,

nel gennaio 2023 è pervenuto l’avvio di un esercizio di vicinato prodotti alimentari da parte di una ditta individuale.

Sono state avviate le verifiche dei requisiti e in data odierna (siamo ancora nei 60 giorni dall’avvio) abbiamo verificato l’esito del casellario che secondo noi è ostativo e che riporto per le parti ritenute ostative (il casellario completo contiene anche altri reati):

03/03/2014 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del tribunale in composizione monocratica di ……… irrevocabile il 29/10/2014

  1. reato) Ricettazione art. 648 C.P. (commesso il 18/09/2008 in………)
  2. reato) falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative art. 477, 482 C.P. (accertato in epoca anteriore e prossima al 18/09/2008 in ……)
    Dispositivo: art. 648 comma 2 C.P. ritenuta la continuazione fra i reati di cui ai punti 1 e 2 reclusione mesi 4 multa 200,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento
    Misure di sicurezza: Confisca di quanto in sequestro
    Benefici: Sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 C.P.

23/01/2019 Ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di ……… REVOCATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA IL 03/03/2014 (si riferisce ai reati sopra descritti).

14/04/2021 Sentenza del Tribunale in composizione monocratica di ………. irrevocabile il 29/06/2021
1.reato) estorsione tentato continuato art. 56, 81, 629 comma 1 C.P. (commesso il 21/11/2016 in …….)
Recidiva: Art. 99 comma 2 n. 2 C.P. (infraquinquennale)
Dispositivo: Reclusione anni 1 mesi 8 multa 400,00 euro.

Confermate che sono ostativi?

Ai fine del provvedimento da emettere:

se facciamo entro i 60 giorni dall’avvio si tratta di una comunicazione di irricevibilità ed inefficacia?

Se superiamo i 60 giorni facciamo la chiusura dell’esercizio di vicinato (art. 126 comma 1 lettera A)?

Grazie

La sospensione condizionale della pena ex art. 163 CP rende i reati non ostativi per il commercio e la somm.ne. Vedi art. 163 e 166 cp. Diversa sarebbe la “sospensione dell’esecuzione della pena”. Quest’ultima non influirebbe.

Se viene revocata la “condizionale” i reati devono essere presi in considerazione.

Alcuni reati, a mente dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010, sono ostativi se è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale

Altri reati, sono ostativi se è prevista una pena detentiva

Altri ancora sono ostativi in ogni caso (resta inteso che la condanna deve essere definitiva).

Con la casistica non sarebbe finita qua ma mi fermo.

L’estorsione è un reato afferente alla lett. c) dell’art. 71 citato. Per essere ostativo occorre la pena detentiva (senza altre condizioni). Lo stesso per la ricettazione.

Quindi, in virtù della reclusione indicata, direi che è ostativo.

Da verificare le cause di estinzione.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Anche da questo punto di vista, il reato è ancora ostativo (controlla bene le date del casellario).


Se intervieni entro i 60 gg puoi emettere un provvediamo di divieto persecuzione attività per mancanza dei requisiti di legge e sanzionare per esercizio senza i requisiti necessari previsti dalla legge. Inoltre, questo a prescindere dai 60 gg, puoi dare il via alla notizia di reato per falsa dichiarazione. Se sei nei 60 gg devi agire prima della scadenza. In questo caso lo puoi fare anche dopo ma nei 60 vai più tranquilla e senza comunicazione dia avvio procedimento.