Regione Toscana - Esito negativo verifiche previste dal comma 4 dell’art. 23 della l.r. 30/2003. Accertamento mantenimento del requisito della principalità dell’attività agricola attraverso il “Piano colturale grafico” anno 2024

Buongiorno,
in seguito alla verifica di cui all’oggetto, la Regione Toscana ci chiede (Comune-SUAP) di adottare nei confronti dell’azienda agricola “…” i provvedimenti previsti dal comma 3 dell’Art. 25 L.R. 30/2003 e relativi alla sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche.

Comma 3 art. 25 LR 30/2021: Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche …omissis … 3. “Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività.”

L’inadempienza relativa all’aggiornamento almeno una volta l’anno il fascicolo aziendale, di cui il PCG è componente obbligatoria ai sensi del DM MiPAF 162/15 è da considerare causa di sospensione dell’attività agrituristica nelle more della “regolarizzazione”?

Grazie, rimango in attesa di un cortese riscontro.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’applicazione dell’articolo 25, comma 3, della Legge Regionale Toscana n. 30/2003, in relazione alla sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche per mancanza dei requisiti necessari. La normativa prevede che, in caso di mancanza di uno o più requisiti oggettivi necessari per l’esercizio dell’agriturismo, il comune possa fissare un termine, non superiore a sei mesi, per il ripristino dei requisiti mancanti. In casi più gravi, può sospendere l’attività fino a tale termine, e se i requisiti non sono ripristinati entro il termine stabilito, dispone la cessazione dell’attività.

La normativa di riferimento per la questione specifica include:

  • Legge Regionale Toscana n. 30/2003: Norme per la disciplina delle attività agrituristiche.
  • Decreto Ministeriale MiPAF 162/2015: Riguardante il fascicolo aziendale, componente obbligatoria per le aziende agricole.

L’inadempienza relativa all’aggiornamento annuale del fascicolo aziendale, come previsto dal DM MiPAF 162/2015, può essere considerata una mancanza di un requisito oggettivo necessario per l’esercizio dell’agriturismo. Pertanto, sulla base dell’articolo 25, comma 3, della LR 30/2003, questa inadempienza potrebbe giustificare l’adozione da parte del comune di un provvedimento di sospensione dell’attività agrituristica, concedendo un termine per la regolarizzazione della situazione. Se la regolarizzazione non avviene entro il termine stabilito, il comune può procedere con la cessazione dell’attività.

Esempio concreto: Se un’azienda agrituristica non aggiorna il proprio fascicolo aziendale entro un anno come richiesto, il comune, dopo aver constatato tale inadempienza, può fissare un termine, ad esempio di sei mesi, per l’aggiornamento del fascicolo. Se l’azienda non adempie a tale obbligo entro il termine, il comune può sospendere l’attività agrituristica e, in assenza di regolarizzazione, procedere alla sua cessazione.

Conclusione sintetica: L’inadempienza relativa all’aggiornamento annuale del fascicolo aziendale può essere considerata motivo valido per la sospensione e, eventualmente, la cessazione dell’attività agrituristica, in base alla LR Toscana 30/2003, art. 25, comma 3.

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La risposta breve è : l’assenza di un fascicolo aziendale aggiornato (e del relativo PCG) configura il venir meno di un requisito oggettivo fondamentale, legittimando l’avvio del procedimento di cui all’Art. 25, comma 3 della L.R. 30/2003.

Ecco l’analisi tecnica e i passaggi procedurali consigliati per il SUAP.

1. Il nesso tra Fascicolo Aziendale e Attività Agrituristica

L’attività agrituristica non è un’attività commerciale autonoma, ma è per legge connessa all’attività agricola. Secondo la normativa nazionale e regionale (L.R. 30/2003 e DPGR 46/R/2004):

  • Requisito della Connessione: L’agriturismo può esistere solo se l’attività agricola rimane prevalente o comunque sussistente.
  • Il Fascicolo Aziendale come “Prova”: Il fascicolo aziendale, che include il PCG (Piano Colturale Grafico), è lo strumento unico e obbligatorio per certificare la consistenza aziendale (superfici, colture, allevamenti).
  • Verifica del Tempo Lavoro: Senza il fascicolo aggiornato, il Comune non può verificare il rispetto del rapporto di connessione e la quantità di ore lavoro necessarie per qualificare l’attività come agrituristica anziché alberghiera.

Pertanto, il mancato aggiornamento del fascicolo non è una mera irregolarità formale, ma impedisce la verifica della permanenza della qualifica di imprenditore agricolo e dei requisiti di connessione previsti dall’Art. 4 della L.R. 30/2003.

2. Applicazione dell’Art. 25, comma 3 (L.R. 30/2003)

Il comma citato prevede una procedura articolata in due fasi:

Fase A: Fissazione del termine (Obbligatoria)

Il Comune deve inviare una comunicazione all’interessato (preceduta dall’avvio del procedimento ex L. 241/90) in cui:

  1. Si contesta l’assenza del requisito (aggiornamento fascicolo/PCG).
  2. Si assegna un termine perentorio (massimo 6 mesi) per la regolarizzazione (ovvero l’aggiornamento del fascicolo tramite il CAA e la trasmissione della documentazione al SUAP).

Fase B: Sospensione (Facoltativa/Cautelare)

La legge recita: “nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo”.

La “gravità” nel vostro caso può essere motivata dal fatto che, senza fascicolo aggiornato, l’attività agrituristica risulta totalmente priva della base agricola certificata, rendendo l’attività di ricezione potenzialmente abusiva sotto il profilo del titolo abilitativo agricolo.

3. Schema del Provvedimento da Adottare

Si consiglia di strutturare l’atto come segue:

Elemento Contenuto
Riferimento Nota della Regione Toscana (esito verifica).
Violazione Mancato aggiornamento annuale fascicolo aziendale (DM MiPAF 162/15) e PCG.
Diffida Ordine di regolarizzazione entro un termine (es. 60 o 90 giorni).
Sospensione Valutare se disporre la sospensione immediata dell’attività se la Regione ha segnalato l’assenza totale di attività agricola reale.
Sanzione Finale Avviso che, decorso inutilmente il termine, si procederà alla cessazione d’ufficio (decadenza) del titolo abilitativo.

4. Considerazioni per il SUAP

L’aggiornamento del fascicolo aziendale è l’architrave su cui poggia l’autorizzazione agrituristica. Se il PCG non è aggiornato, mancano i dati per il calcolo della capacità ricettiva e per il controllo del limite di pasti/posti letto.

Nota bene: Trattandosi di un atto vincolato (richiesto dalla Regione a seguito di controllo), il Comune ha poco margine di discrezionalità sull’avvio dell’iter, ma deve garantire il diritto al contraddittorio all’azienda prima della chiusura definitiva.

Suggerimento Operativo: Verificate sul sistema ARTEA (se avete accesso come Comune) l’ultimo stato del fascicolo. Se risulta “in aggiornamento” o “validato”, il requisito è ripristinato. Se risulta “chiuso” o “non aggiornato”, procedete con l’ordinanza di fissazione termine.

Ecco due schemi di atti amministrativi basati sulla normativa della Regione Toscana (L.R. 30/2003).

Il primo è la Comunicazione di Avvio del Procedimento, necessaria per garantire il diritto di partecipazione dell’interessato (L. 241/90). Il secondo è l’Ordinanza vera e propria, che può essere emessa contestualmente (se si ravvisa l’urgenza di sospendere) o dopo aver ricevuto eventuali osservazioni.

SCHEMA 1: Comunicazione di avvio del procedimento

Da inviare tramite PEC all’azienda e, per conoscenza, alla Regione Toscana.

COMUNE DI __________ Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla regolarizzazione/sospensione dell’attività agrituristica ai sensi dell’art. 25, comma 3, della L.R. 30/2003 – Azienda Agricola “_________________”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  • Vista la nota della Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, assunta al protocollo comunale n. ________ del ________, con la quale si comunica l’esito della verifica effettuata nei confronti dell’azienda in oggetto;
  • Considerato che dalla predetta verifica è emersa l’inadempienza relativa all’aggiornamento del fascicolo aziendale e del Piano Colturale Grafico (PCG), componenti obbligatorie ai sensi del D.M. MiPAF 162/15;
  • Richiamato l’art. 25, comma 3, della L.R. Toscana n. 30/2003, il quale dispone che qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività agrituristica, il Comune fissa un termine per il ripristino;
  • Visti gli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

COMUNICA

  1. L’avvio del procedimento volto all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 25 della L.R. 30/2003.
  2. L’irregolarità riscontrata: Mancata sussistenza del requisito oggettivo della connessione agricola documentata tramite fascicolo aziendale aggiornato.
  3. Termine di conclusione: Il procedimento si concluderà entro ____ giorni.
  4. Diritto di partecipazione: L’interessato può presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dalla ricezione della presente.
  5. Responsabile del Procedimento: (Nome e Cognome).

SCHEMA 2: Ordinanza di sospensione e fissazione termine di regolarizzazione

Atto formale (Determinazione dirigenziale o Ordinanza del Responsabile).

IL RESPONSABILE DEL SUAP / DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

  • L’Azienda Agricola “____________” (P.IVA ____________) esercita attività agrituristica in forza di SCIA/Autorizzazione n. ____ del ____;
  • La Regione Toscana ha accertato il venir meno dei requisiti oggettivi (connessione agricola e/o validità fascicolo aziendale/PCG);
  • È stata inviata comunicazione di avvio del procedimento in data ________;

CONSIDERATO CHE:

  • Il fascicolo aziendale rappresenta lo strumento indispensabile per la verifica della prevalenza dell’attività agricola e del calcolo del tempo-lavoro, senza il quale l’attività agrituristica perde la sua natura di attività connessa;
  • (Opzionale per la sospensione): Tale mancanza è considerata “caso grave” in quanto impedisce qualsivoglia controllo sul rispetto dei limiti dimensionali dell’agriturismo;

VISTO l’art. 25 comma 3 della L.R. 30/2003;

ORDINA

  1. LA FISSAZIONE DI UN TERMINE perentorio di giorni 90 (o fino a un massimo di 6 mesi) dalla notifica del presente atto, entro il quale l’Azienda dovrà provvedere all’aggiornamento del fascicolo aziendale e del PCG sul sistema ARTEA e trasmettere al SUAP la documentazione comprovante l’avvenuta regolarizzazione.
  2. (Eventuale) LA SOSPENSIONE IMMEDIATA dell’esercizio delle attività agrituristiche fino all’avvenuta regolarizzazione e comunque non oltre il termine sopra indicato.
  3. L’AVVERTIMENTO che, qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto al ripristino dei requisiti mancanti, questo Comune disporrà d’ufficio la CESSAZIONE DEFINITIVA dell’attività agrituristica e la decadenza del titolo abilitativo.

DISPONE Che la presente ordinanza sia notificata all’interessato, alla Regione Toscana e al Comando di Polizia Municipale per la verifica del rispetto dell’eventuale sospensione.

Consigli per il SUAP:

  • Gravità e Sospensione: Se l’azienda è totalmente priva di fascicolo o è scaduto da anni, la sospensione è consigliata. Se è solo un ritardo tecnico e la produzione agricola è palese, potete concedere il termine per la regolarizzazione senza sospendere immediatamente l’attività, motivando che “non si ravvisa allo stato attuale la gravità tale da interrompere l’esercizio”.
  • Verifica ARTEA: Prima di dichiarare la cessazione finale, verificate sempre sul portale ARTEA se il fascicolo è passato in stato “Validato”. Se lo è, il requisito è recuperato anche se l’azienda non vi invia la carta, in virtù del principio di semplificazione.

Grazie Dottore, prima nel supporto allo studio per il concorso e poi per il lavoro.

Silvia Acciarresi