Regione Toscana - Esposizione e vendita proprie opere d'arte

Buongiorno,
un soggetto vuole aprire per il mese di dicembre in un locale in centro un’esposizione delle PROPRIE opere d’arte per venderle.

Ai sensi del codice del commercio L.R. Toscana 62/2018 art. 9 lettera i non si applica la normativa del Commercio.

Avrei un flebile dubbio sull’Agenzia Affari – mostre.

Ci sono degli adempimenti da fare al Suap per questa attività (esposizione e vendita proprie opere d’arte?)

Grazie

copio/incollo un precedente post:

Credo che si tratti di PROPRIE OPERE DELL’INGEGNO CRETIVO. Le opere dell’ingegno creativo sono quelle di cui all’art. 2575 cc: Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Vedi anche la legge 22 aprile 1941 n. 633 – legge sul diritto d’autore.
L’esempio classico sono i quadri dei pittori.

Le opere dell’ingegno creativo non so da confondere che le realizzazioni artigiali hobbistiche che, erroneamente, sono chiamate allo stesso modo.

Le opere dell’ingegno creativo sono indicate all’art. 4 del 114/98 e SONO ESCLUSE DAL SUO CAMPO APPLICATIVO (vedi anche la tua legge regionale, tanto è un copia-incolla).

Quindi se un soggetto si limita a vedere le opere da LUI STESSO prodotte non è soggetto alla normativa sul commercio. Questo, che lo faccia presso il luogo di produzione o altrove, in sede fissa o a distanza, che le opere valgano migliaia di euro o che siano di modico valore, che sia un’artista profesisonale o meno.

Attività esente da procedure abilitative. L’agenzia di affari nulla c’entra con la vendita delle proprie opere