copio/incollo un precedente post:
Credo che si tratti di PROPRIE OPERE DELL’INGEGNO CRETIVO. Le opere dell’ingegno creativo sono quelle di cui all’art. 2575 cc: Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Vedi anche la legge 22 aprile 1941 n. 633 – legge sul diritto d’autore.
L’esempio classico sono i quadri dei pittori.
Le opere dell’ingegno creativo non so da confondere che le realizzazioni artigiali hobbistiche che, erroneamente, sono chiamate allo stesso modo.
Le opere dell’ingegno creativo sono indicate all’art. 4 del 114/98 e SONO ESCLUSE DAL SUO CAMPO APPLICATIVO (vedi anche la tua legge regionale, tanto è un copia-incolla).
Quindi se un soggetto si limita a vedere le opere da LUI STESSO prodotte non è soggetto alla normativa sul commercio. Questo, che lo faccia presso il luogo di produzione o altrove, in sede fissa o a distanza, che le opere valgano migliaia di euro o che siano di modico valore, che sia un’artista profesisonale o meno.
Attività esente da procedure abilitative. L’agenzia di affari nulla c’entra con la vendita delle proprie opere