Buongiorno, ci viene posto un quesito circa gli impianti di carburante su rete autostradale che non sono normati nello specifico nella legge regionale della Toscana 62/2018.
Sono ancora in regime di concessioni essendo servizi di pubblica utilità? Necessitano del rinnovo diciottennale?
Grazie per il prezioso aiuto
Vedi la LR 88/98, art. 23, comma 3-bis
È attribuita ai Comuni la competenza per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.
La LR 62/2018, come dici tu, nelle definizioni indica: per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostrada li;
Il DPR 1269/71 (non è abrogato lo trovi su normattiva) rappresenta la base di appoggio per le amministrazioni regionali. Ora può essere fatto salvo per le concessioni autostradali dato che altrove non è più applicabile il regime concessorio (vedi d.lgs. n. 32/98)
Il d.lgs. n. 112/98 ha trasferito la funzione alle regioni. Vedi l’art. 105, comma 2, lett. f). Lo Stato non è più competente, la Toscana con la DGR 14432/99 prende atto dell’acquisizione della competenza e indica i criteri concessori. La LR 88/98, poi, trasferisce ai comuni. Per i criteri, quindi, si può vedere la DGR 14432/99.
Detto questo, non nascondo che la materia sia “oscura”. In ogni caso devi sentire l’ente gestore dell’autostrada