Intanto vedi qua: Ricorso di legittimità costituzionale - codice del turismo della Toscana - LR 61/2024
È probabile che tutti cambi.
Per adesso, posso dirti che la nuova legge regionale è scritta malamente. Occorre ricorrere a un’interpretazione più logica che letterale cercando di mettere a fuoco la ratio connessa con le intenzioni del legislatore.
La legge afferma:
2. Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. L’esercizio della professione di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
Considerazioni in ordine sparso
Il lavoratore autonomo può essere anche occasionale senza partita iva (sul web puoi trovare vari articoli giuridici sul lavoro autonomo occasionale). Il libero professionista non è un imprenditore che conduce un’impresa, è un libero professionista che non ha neppure l’obbligo di iscrizione in CCIAA.
Quindi, a chi svolge l’attività come dipendente o come imprenditore si applica solo il comma 2. Vedi anche l’art. 109 con due sanzioni distinte. Tuttavia, qual è il procedimento? Il comune deve fare la sua modulistica in bollo? I termini? La tessera è l’abilitazione oppure il comune rilascia il provvedimento di abilitazione in bollo e, appresso a quello, la tessera? Oppure è la tessera che è in bollo?
Si potrebbe pensare, quindi, che a chi fa la SCIA (dipendente o imprenditore) non debba essere rilasciata né l’abilitazione né tessera.
Come dicevo prima, rischiando di andare fuori strada, mi prendo un po’ di libertà interpretativa arrivando a dire che il comma 2 si applica a tutti. A tutti coloro che, materialmente, fanno la guida, a prescindere dal loro status.
Coloro che esercitano il mestiere di guida in forma autonoma, con partita iva o meno (termine generico che uso per dire “diverso da lavoratore subordinato”) devono presentare la SCIA. Alla fine, quindi, solo il lavoratore dipendente, non presenta la SCIA.
A chi presenta la SCIA, il comune può semplificare intendendo che questa vale anche come presupposto per il rilascio della tessera ai sensi del comma 2.
A chi non presenta la SCIA, il comune potrebbe indicare che è sufficiente una mera comunicazione, con i contenuti della SCIA, alla quale segue il rilascio della tessera.
Alla fine, mi prenderei la libertà di interpretare il termine “abilitazione” equivalente a “rilascio della tessera”