Regione Toscana - Media struttura e verifiche PM in fase decadenza

Buongiorno premetto che il caso è complicato.

Ad ottobre 2020 un soggetto X ha avviato un esercizio di vicinato.

A dicembre 2020 lo stesso soggetto ha fatto una richiesta di autorizzazione di media struttura nella stessa unità locale dove ha avviato l’esercizio di vicinato;

A febbraio 2021 a seguito accertamento PM è stato rilevato che veniva esercitata l’attività di media struttura senza ancora aver ottenuto l’autorizzazione dal soggetto X. E’ stato sanzionato e fatta un’ordinanza di chiusura media struttura e ripristino superficie esercizio di vicinato.

A marzo 2021 è arrivata un’ulteriore scia per esercizio di vicinato da parte sempre del soggetto X nella stessa unità locale. Tenuto conto che la somma delle due superfici di vendita di fatto era una media struttura è stato avvisato il tecnico che non era possibile esercitare nello stesso locale 2 esercizi di vicinato, tra l’altro dallo stesso soggetto, in quanto di fatto era una media struttura. Il tecnico ha inviato l’annullamento della pratica per il secondo esercizio di vicinato.

Ad aprile 2021 è stata autorizzata la media struttura al soggetto X, ma l’avvio dell’attività era soggetta all’ottemperanza di prescrizioni.

Ad aprile 2022, il soggetto X non ha comunicato entro un anno l’avvio dell’attività e l’ottemperanza alle prescrizioni e non ha fatto entro il termine la richiesta di proroga dell’avvio di media struttura.

Abbiamo dato l’avvio del procedimento di decadenza della media struttura e da una verifica della PM risulta che il soggetto X:

sta esercitando su una superficie di vendita superiore anche a quanto indicato nella media struttura (che tra l’altro è in fase di decadenza)

non ha ottemperato alla prescrizioni impartite

si è giustificato dicendo che lui ha 2 esercizi di vicinato, ma uno di questo è stato annullato.

Per cosa lo sanzioniamo e che tipo di ordinanza facciamo?

Quindi, si tratta di un ampliamento che esorbita i 300 mq di superficie di vendita. Ok capita spesso.

Giusto e inevitabile.

Goffo tentativo…

Diciamo che il soggetto è un po’ birichino e recidivo :blush:
Se l’avvio effettivo della media struttura fosse stato sottoposto alla condizione di efficacia del soddisfacimento delle prescrizioni allora si potrebbe affermare che in ogni caso, è un esercizio abusivo. Non sono come è stato costruito il titolo abilitativo, bisognerebbe vedere nei dettagli.
Il soddisfacimento delle prescrizioni era una condizione di efficacia del titolo? Ovvero, finché non fossero soddisfatte il titolo non sarebbe stato valido e quindi niente esercizio. Oppure, il soggetto poteva fin da subito esercitare la media struttura ma entro un termine doveva soddisfare delle prescrizioni. In questo secondo caso, bisognerebbe vedere le conseguenze scritte nel titolo stesso. Alla fine, però, va da sé che le conseguenze non posso essere che quelle della decadenza del titolo. Tuttavia, sempre in questo secondo caso, bisogna attendere lo scadere del termine per verificare l’esercizio abusivo e sanzionare.
In conclusione, pare di capire che l’autorizzazione di media è venuta meno. Se è così, allora si applica l’art. 113, comma 1 e l’art. 115 della legge 62/2018. L’ordinanza di chiusura è immediata e cautelare senza avvio procedimento (vedi art. 21-bis, ultimo periodo, della legge 241/90 e anche art. 7 comma 2). Nell’ordinanza puoi riportare quanto indicato dall’art. 115. In ogni caso aspetta la verbalizzazione dei vigili ai sensi dell’art. 113.
Aggiungi che l’esercizio una volta decaduta l’autorizzazione per media, è senza titolo abilitativo, può essere avviata di nuovo l’attività previa SCIA ex novo per esercizio di vicinato