Regione Toscana - negozio di bomboniere

Buongiorno,

per aprire un esercizio di vicinato di bomboniere ci viene chiesto se per i confetti (che vengono inseriti nelle bomboniere) ci vuole il requisito professionale oppure possono rientrare nei pastigliaggi.

Grazie

la cosa è molto dubbia ma direi più no che sì.
La regone Toscana ha introdotto questa deroga ma, come tale, va letta in senso tassativo.

Afferma la norma: non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

La ratio è quella di derogare alla necessità dei requisiti per quelle botteghe come i tabacchi o le cartolerie, per fare solo degli esempi, che insieme alla vendita dei prodotti prevalenti voglio vendere delle bottigliette dia acqua o caramelle. Quindi, verifica l’aspetto della prevalenza e della ratio applicativa

Devo trovare il tempo di leggere le leggi in materia di commercio della Regione Toscana perché questa deroga è interessante e magari ne avete altre che potrei proporre alla mia Regione.
Aggiungo un parere ministeriale del 2001 con cui aveva tentato di risolvere questa problematica.
parere ministeriale 18.6.2001.pdf (155,7 KB)