Buongiorno,
per aprire un esercizio di vicinato di bomboniere ci viene chiesto se per i confetti (che vengono inseriti nelle bomboniere) ci vuole il requisito professionale oppure possono rientrare nei pastigliaggi.
Grazie
Buongiorno,
per aprire un esercizio di vicinato di bomboniere ci viene chiesto se per i confetti (che vengono inseriti nelle bomboniere) ci vuole il requisito professionale oppure possono rientrare nei pastigliaggi.
Grazie
la cosa è molto dubbia ma direi più no che sì.
La regone Toscana ha introdotto questa deroga ma, come tale, va letta in senso tassativo.
Afferma la norma: non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
La ratio è quella di derogare alla necessità dei requisiti per quelle botteghe come i tabacchi o le cartolerie, per fare solo degli esempi, che insieme alla vendita dei prodotti prevalenti voglio vendere delle bottigliette dia acqua o caramelle. Quindi, verifica l’aspetto della prevalenza e della ratio applicativa
Devo trovare il tempo di leggere le leggi in materia di commercio della Regione Toscana perché questa deroga è interessante e magari ne avete altre che potrei proporre alla mia Regione.
Aggiungo un parere ministeriale del 2001 con cui aveva tentato di risolvere questa problematica.
parere ministeriale 18.6.2001.pdf (155,7 KB)