Regione Toscana- Ordinanza riduzione orario esercizio di vicinato

Abbiamo un esercizio di vicinato dove si è creata una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini soprattutto nelle ore serali.

Le forze dell’ordine hanno chiuso il locale per 10 giorni e ci chiedono di valutare una eventuale limitazione dell’orario di apertura al pubblico durante le ore serali/notturne

Facciamo un’ordinanza da parte del Sindaco per la disciplina degli orari ai sensi del TUEL 267/2000 art. 50 anche se gli orari per gli esercizi commerciali sono liberalizzati ?

Posso solo limitare l’orario come scritto nell’art. 50 del TUEL per 30 giorni?

Esiste qualche altro presupposto di legge che mi permette una limitazione superiore a 30 giorni?

Grazie

È sempre un problema, dato l’attuale panorama normativo.

L’art. 100 TULPS, dopo le ultime modifiche si applica anche agli esercizi di vicinato. Da quello che comprendo, questa ipotesi è già stata percorsa. Dal lato orari si può citare il TUE ma diciamo che le C.eU. dell’art. 50, comma 5 riguardano problemi legati alle bevande alcoliche.

Molto meglio andare sul comma 7-bis. Dopo il 7-bis, la possibilità di adottare C.eU. è ancora più compressa. A Uso di tutti i lettori incollo il comma 7-bis:

Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

Chiaramente, la motivazione deve essere attendibile, ben sviluppata e supportata da elementi di fatto oggettivi. Di fronte a un eventuale ricorso alla giustizia amm.va per l’annullamento la motivazione bene fatta è fondamentale.

Vedi il TAR Piemonte n. 580/2020 che riguarda proprio l’applicazione del comma citato. Il TAR ha rigettato il ricorso:

[…]
L’amministrazione comunale, nell’ordinare la chiusura dell’esercizio commerciale, entro le ore 24,00 per tutti i giorni della settimana fino al 15 agosto 2019, ha fondato il proprio potere sulla previsione di cui all’art. 17, c. 2, L.R. n. 38 del 2006, su disposizioni in materia di inquinamento acustico e sull’art. 50, D.Lgs. n. 267 del 2000.

In particolare è stata data applicazione al comma 7-bis, ai sensi del quale “il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”.

L’amministrazione ha dunque esercitato il potere, ordinario, previsto da questa disposizione e non ha, dunque, adottato un’ordinanza contingibile e urgente.

La circostanza che l’amministrazione non abbia fatto precedere l’adozione del provvedimento impugnato alla comunicazione dell’avvio del procedimento del procedimento non va, poi, a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.

[…]

I presupposti previsti dall’art. 50, c. 7 bis, D.Lgs. n. 267 del 2000 perché il Sindaco possa esercitare il potere di disporre limitazioni agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono: la sussistenza di esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (oltre che dell’ambiente e del patrimonio culturale) in aree che siano interessate da fenomeni di aggregazione notturna.

[…]