Regione Toscana - Outlet in esercizio adiacente locali produzione impresa industriale

Buongiorno,

una società industriale vorrebbe aprire nei locali adiacenti di produzione un outlet.

Nella L.R. Toscana 62/2018 art. 13 lettera H definizione outlet punto 1 dice: agli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiani vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9 comma 2 lettera f e g.

Quindi se vogliono aprire un outlet queste rientra nel Codice del Commercio e devono fare un avvio di esercizio di vicinato come outlet?

Che tipo di merce possono vendere quella definita art. 13 lettera H punto 2?

Possono continuare a vendere nell’outlet quello che producono (art. 9 comma 2 lettara g)?

Trovandosi in zona industriale dove è espressamente richiamato dalla norme edilizie ed urbanistiche che il commercio ad dettaglio è ammesso solo per determinati edifici, devono verificare anche la compatibilità urbanistica ed edilizia prima di avviare?

Grazie

Outlet e Produzione: Le Deroghe della Regione Toscana

CONTENUTO

La Regione Toscana ha introdotto una normativa che consente la realizzazione di outlet adiacenti ai locali di produzione delle imprese industriali, in deroga alle norme generali di distanza dai centri abitati. Questa possibilità è prevista dall’art. 30, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 65/2014, conosciuta come Testo Unico in materia di governo del territorio.

Secondo la normativa, gli outlet devono essere funzionalmente collegati all’attività produttiva dell’impresa e destinati esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti dell’azienda. Inoltre, la loro localizzazione è limitata a aree già interessate da insediamenti produttivi industriali o artigianali, come stabilito dall’art. 30, comma 2, della stessa legge.

Questa disposizione ha l’obiettivo di promuovere la vendita diretta e di incentivare le imprese a valorizzare i propri prodotti, creando un legame diretto tra produzione e consumo. La Regione Toscana, attraverso questa normativa, intende anche sostenere l’economia locale, favorendo l’occupazione e la crescita delle piccole e medie imprese.

È importante sottolineare che, affinché un outlet possa essere realizzato, deve rispettare specifici requisiti di progettazione e funzionalità, garantendo che l’attività di vendita non comprometta l’ambiente circostante e che si integri armoniosamente con il contesto produttivo esistente.

CONCLUSIONI

La possibilità di realizzare outlet adiacenti ai locali di produzione rappresenta un’opportunità significativa per le imprese industriali in Toscana. Questa normativa non solo facilita la vendita diretta dei prodotti, ma contribuisce anche a creare un ecosistema economico più dinamico e sostenibile. Tuttavia, è fondamentale che le imprese interessate si informino adeguatamente sui requisiti e le procedure necessarie per la realizzazione di tali strutture.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza di queste normative è cruciale, poiché possono influenzare le decisioni amministrative e le pratiche di pianificazione territoriale. È essenziale comprendere come le deroghe alle norme generali possano essere applicate e quali siano le responsabilità nella valutazione delle richieste di autorizzazione per la realizzazione di outlet. Inoltre, la consapevolezza di tali disposizioni può rivelarsi utile in sede di concorso, dove la comprensione delle leggi regionali e delle loro applicazioni pratiche è spesso oggetto di valutazione.

PAROLE CHIAVE

Outlet, Regione Toscana, Legge Regionale 65/2014, vendita diretta, imprese industriali, pianificazione territoriale, deroghe.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge Regionale 65/2014 - Testo unico in materia di governo del territorio, art. 30, comma 1, lett. c) e comma 2.

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La definizione “gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere f) e g)”, significa che la regione Toscana si è presa la briga di indicare che possono chiamarsi outlet anche gli esercizi artigianali o industriali (non commerciali) che fanno vendita diretta in locali attigui a quelli di produzione. La Regione aggiunge che a prescindere da questo, qualora superassero la dimensione del “vicinato”, sarebbero soggetti alle procedure abilitative della media o grande struttura (fino alla dimensione del vicinato non sono soggetti a procedure abilitative ai sensi dell’art. 9)
Questa tipologia può vendere solo merce prodotta in loco. Vendesse altra merce non prodotta in proprio sarebbe un esercizio di commercio e non farebbe vendita diretta quindi non sarebbe il caso proposto ma sarebbe il caso successivo: lett. h), numero 2)