Regione Toscana sanzioni amministrative codice commercio

Abbiamo i seguenti dubbi sulle sanzioni amministrative:
Il codice del commercio della Legge Regionale Toscana 62/2018 all’art. 124 dice che per le sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della L.R. Toscana 81/2000 e della Legge 689/1981.

In caso di società per esempio snc con 3 soci emetto 3 verbali (1 per ogni socio come trasgressore) e la società obbligata in solido?

Se uno dei 3 trasgressori paga ha effetto liberatorio per gli altri oppure la sanzione devono pagarla tutti e 3 “Trasgressori”?

L’art. 8 della L.R. Toscana 81/2000 comma 3 dice che “Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati” come deve essere interpretato?

Grazie

Non dobbiamo confondere l’elemento soggettivo delle violazioni amministrative (“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, art. 3 della L.689/81), che identifica il soggetto come “autore della violazione” o come “trasgressore”, con la cosiddetta "solidarietà” prevista dall’art. 6 della medesima norma.

Per alcune tipologie di violazioni, come ad esempio quelle commesse nell’ambito di un’attività d’impresa, ci può essere un “concorso” di persone che – mediante azioni od omissioni, dolose o anche solo colpose – hanno contribuito tra loro come autori della violazione.

In una società occorre vedere chi erano gli “amministratori”, cioè le persone aventi i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che – mediante la loro azione o omissione – hanno determinato, anche in modo colposo (cioè mediante negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle leggi), la commissione della violazione in questione.
In questi casi ci giunge in aiuto l’art. 5 della L. 689/81: ciascuno dei soggetti/trasgressori soggiace alla sanzione prevista.

Per cui: se è stata commessa una violazione che prevede una sanzione di 100 € e sono stati individuati come “autori della violazione” tre amministratori della società XYZ, che hanno agito in concorso tra loro, ciascuno di loro riceverà un verbale come “autore della violazione in concorso con altri soggetti” e dovrà pagare una sanzione di 100 €. Il pagamento di uno di loro NON libera gli altri due!

Ovviamente, poi, per ognuno dei tre verbali (uno per ogni amministratore) la società XYZ figurerà come “obbligata in solido”.

Il discorso può farsi ancora più complesso nel caso di deleghe di funzioni, ma credo sia sufficiente questo chiarimento.

Sinceramente non capisco il senso del comma 3 dell’art. 8 della L.R. Toscana 81/2000:

  • o è un’ovvietà espressa in modo molto maldestro (è ovvio che se per assurdo ci fossero più responsabili in solido – ma al momento non mi vengono in mente esempi… - il pagamento di uno avrebbe un effetto liberatorio sugli altri responsabili in solido),

  • oppure chi l’ha scritta – se voleva disciplinare la cosa diversamente da quanto stabilito dall’art. 5 della L. 689/81 - non conosce il significato giuridico di “concorso di persone” e “responsabile in solido”…

Grazie per l’esaustiva risposta.

A questo punto entrando nel caso più concreto se per la snc soci X e Y, il soggetto Y mi fa una comunicazione di variazione ragione sociale in ritardo (oltre 60 giorni) il trasgressore è solo Y e la società in solido?
Oppure deve essere sanzionato anche X?

Credo che sia un compito che spetti al legale rappresentante.
L’eventuale sanzione dovrebbe essere contestata a lui; la società è obbligata in solido.