Regione Toscana - Scia locazioni turistiche in forma imprenditoriale avviate nel 2024

Buongiorno, abbiamo una società che ha presentato la comunicazione su Turismo 5 per svolgere attività d locazioni turistiche in forma imprenditoriale ad agosto 2024 ed ha il cin ottenuto in quel periodo.

La Legge Regionale Toscana 61/2024 Testo Unico del Turismo entrata in vigore a gennaio 2025 prevede la Scia al Suap per le locazioni turistiche svolta in forma imprenditoriale.

Il D.L. n. 145 del 18/03/2023 convertito in legge n. 191/2023 in vigore dal 17/12/2023, prevede all’articolo 13TER la scia dal presentare al Suap per l’attività di locazioni turistiche svolte in forma imprenditoriale.

Abbiamo necessità di capire quale normativa prevale nella Regione Toscana per coloro che hanno avviato l’attività nel 2024 senza presentare la scia che per legge regionale è diventata obbligatoria da gennaio 2025.
Sono in regola con la sola comunicazione a Turismo 5 e ottenimento CIN?

SCIA per Locazioni Turistiche Imprenditoriali in Toscana: Novità dal 2024

CONTENUTO

A partire dal 2 novembre 2024, le locazioni turistiche in forma imprenditoriale in Toscana dovranno seguire un nuovo iter burocratico, richiedendo la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Servizio Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di riferimento. Questa novità è introdotta dalla Legge Regionale 61/2024, che stabilisce anche requisiti specifici per la sicurezza degli impianti, in conformità con il Decreto Ministeriale 246/1998 e le normative regionali.

Per avviare un’attività di locazione turistica, è obbligatorio ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN) attraverso il portale BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive). Inoltre, la legge prevede che nei comuni capoluogo e turistici, come Firenze, le strutture devono rispettare requisiti minimi di superficie (almeno 28 mq) e destinazione urbanistica specifica per l’uso turistico-ricettivo.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186/2025, ha confermato la legittimità di tali disposizioni, sottolineando l’importanza di promuovere un turismo sostenibile e regolamentato. È fondamentale che i gestori di locazioni turistiche siano a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inadempienza, che possono essere comminate sia dal Comune che dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

CONCLUSIONI

Le nuove disposizioni per le locazioni turistiche imprenditoriali in Toscana rappresentano un passo significativo verso una regolamentazione più rigorosa e sostenibile del settore. È essenziale che i futuri gestori di queste attività si informino adeguatamente e si preparino a rispettare le normative vigenti per evitare sanzioni e garantire un servizio di qualità.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle nuove normative è cruciale. Questi professionisti potrebbero trovarsi a gestire pratiche di SCIA o a fornire informazioni ai cittadini riguardo ai requisiti e alle procedure da seguire. Essere aggiornati sulle leggi regionali e nazionali in materia di locazioni turistiche non solo migliora l’efficienza del servizio pubblico, ma contribuisce anche a una gestione più responsabile del patrimonio turistico.

PAROLE CHIAVE

SCIA, locazioni turistiche, Toscana, SUAP, Codice Identificativo Nazionale, turismo sostenibile, normativa, sanzioni.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge Regionale 61/2024
  2. Decreto Ministeriale 246/1998
  3. Sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2025
  4. Normativa regionale Toscana in materia di turismo
  5. Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR)
  6. Normativa fiscale e sanzioni (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza)

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Il presupposto per la SCIA è l’art. 13-ter del DL n. 145/2023 e si applica dal 02/11/2024. Le disposizioni della LR sono meramente ripetitive di questo presupposto. In altre parole, se non ci fosse non capirebbe nulla relativamente alla necessità della SCIA. La disposizione regionale specifica meglio i contenuti e dà delle indicazioni su eventi come le modifiche.

Puoi vedere, infatti, che le sanzioni per l’omessa SCIA sono quelle della norma statale (art. 63 della LR)