Regione Toscana - somministrazione bar campo sportivo

Buongiorno,
l’Associazione concessionaria di un campo sportivo con annesso bar a servizio del campo chiede di poter effettuare somministrazione di alimenti e bevande anche agli ospiti delle partite (non tesserati). Esistono motivi ostativi?
grazie

Si può fare benissimo se è abilitato ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. a), numero 3) della LR 62/2018. In altre parole, deve trattarsi di esercizio annesso a impianto sportivo. In questo senso, deve seguire gli orari dell’impianto ma può somministrare a tutti coloro che accedono all’impianto senza problemi. Se, al contraio, fosse abilitao ai sensi dello stesso comma lett. e) e ai sensi del DPR 235/2001, allora sarebbe una somm.ne riservata ai soli soci.

Laddove invece l’intento fosse esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore di un pubblico indiscriminato, utilizzando un manufatto a sé stante ovvero locali all’interno dell’area adibita ad impianto sportivo, inficia in alcun modo la destinazione d’uso e sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio?

Ipoteticamente i locali adibiti a pubblico esercizio occuperebbero una minima parte dell’area dell’impianto sportivo, tuttavia il dubbio si pone considerando che la SCIA costituirebbe titolo abilitativo per un’attività autonoma esercitabile a prescindere dagli orari di apertura dell’impianto medesimo.

In questo caso si tratterebbe di un normale esercizio di somm.ne che si trova accanto all’impianto. Come tale dovrebbe insistere in un fabbricato a destinazione d’uso commerciale. La differenza maggiore è questa. Inoltre, sarebbe un impresa commerciale a sé stante. Sicuramente si applicherebbe la consueta sorvegliabilità

Si; tuttavia nella casistica ipotizzata si tratta di un locale strutturalmente interno all’area delimitata dell’impianto, privo di accesso autonomo da pubblica via, pertanto necessitando di tenere aperto il cancello esterno dell’impianto per far affluire l’utenza, che tuttavia l’esercente desidera aprire al pubblico indiscriminato, quindi evitando la fattispecie dell’attività congiunta all’impianto.

Da questo scaturisce il dubbio circa destinazione d’uso e sorvegliabilità dei locali in specifico adibiti a tale esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.