Regione Toscana - Sopralluogo PM

Buongiorno,

a seguito di controllo in esercizio di vicinato è pervenuta una segnalazione dalla PM per le seguenti irregolarità:

  • esercizio di attività di officina senza i titoli autorizzativi e pertanto veniva sanzionato e gli strumenti sono stati sequestrati;
  • mancata tenuta del registro cose usate – viene elevata sanzione.

Viene trasmessa al Suap/Ufficio commercio per i provvedimenti di nostra competenza.

L’officina è di competenza della CCIAA (la pratica transita dal Suap che la trasmette alla CCIAA). A chi spetta la segnalazione alla CCIAA a noi oppure agli organi che hanno fatto il sopralluogo?

Per il registro cose usate oltre alla sanzione dobbiamo fare altro?
La sanzione amministrativa accessoria dell’art. 17-quater è applicabile visto che l’attività di cose usate non è più soggetta ad autorizzazione/SCIA?

Grazie

Con “esercizio di attività di officina” cosa intendi? Attività di autoriparazione?

Nella comunicazione formale è stato scritto solo quello.

Dovrebbe essere riparazione di motocicli.

Ok, diamo per scontato che si tratti di un’attività di autoriparazione soggetta alle norme di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, che disciplina le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a motore in genere (ivi compresi i motoveicoli).

L’esercizio di un’attività di autoriparazione da parte di un’impresa non iscritta come tale nel Registro delle Imprese comporta una sanzione amministrativa (da un minimo di € 5.164 a un massimo di € 15.493) e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate (il sequestro delle stesse è infatti finalizzato alla loro confisca).

L’autorità competente a ricevere il ricorso, ad emettere l’ordinanza-ingiunzione e ad ordinare la confisca delle cose sequestrate è la CCIAA.

Per venire alla tua domanda: sia l’art. 17 della legge 689/81 (per quanto riguarda il verbale di contestazione) che gli artt. 3 e seguenti del DPR 571/82 (per quanto riguarda il verbale di sequestro) prevedono che sia l’organo accertatore a trasmettere gli atti all’autorità competente e la cosa dovrebbe essere fatta in tempi celeri (anche perché il trasgressore è informato che può appunto fare ricorso all’autorità competente).

A mio giudizio la trasmissione degli atti alla CCIAA attraverso il SUAP è del tutto irrituale, oltre che poco professionale. Di prassi, ogni comando di polizia locale ha un ufficio apposito che si occupa della gestione delle contravvenzioni (ivi compresa la trasmissione dei verbali alle autorità competenti).

Per quanto riguarda il commercio di cose usate (presumo ricambi per motoveicoli), le osservazioni potrebbero essere diverse; ma anche qui, per brevità diamo per scontato che l’accertamento della polizia locale sia stato corretto.
Il fatto (mancata tenuta del registro delle operazioni giornaliere sulle cose usate) configurava semmai la sanzione prevista dall’art. 17-bis 3° comma del TULPS (€ 308), che doveva essere contestata direttamente dall’organo accertatore. Anche su questo punto, non vedo proprio cosa c’entri il SUAP…