Ai sensi dell’art. 90 della L.R.62/2018 e s.m.i.il subingresso è soggetto a comunicazione da parte del subentrante al Suap competente territorialmente. Viene da pensare che l’ufficio si limita in un primo momento a prendere atto della comunicazione, salvo il controllo successivo della regolarità contributiva entro 60 giorni. La società incaricata della riscossione dei tributi per conto del Comune ci precisa che non può procedere alla voltura della concessione in quanto il cedente risulta inadempiente relativamente al pagamento del canone del suolo pubblico. Così facendo sembra quasi che la Società incaricata sia dotata di potere bloccante sui subingressi che il Comune è tenuto ad accettare sulla base della legge regionale di cui sopra. Mi sembra illogico far ricadere sul Comune la questione del recupero crediti che spetta solamente alla Società incaricata che sulla base dell’art. 127 lettera e-bis dovrebbe trasmetterci l’elenco degli inadempienti/morosi per consentire al Comune di disporre la decadenza del titolo abilitativo. Il nostro regolamento comunale non dice nulla in proposito, in più sotto il profilo civilistico mi sembra che l’acquirente si accolla anche eventuali debiti regressi del venditore in questo caso la Cosap salvo poi rivalsa sull’acquirente. Forse sarebbe opportuno definire nell’atto notarile la questione di tale pagamento.
Gradirei un suo parere in merito a questa questione.
Grazie OMNIAVIS!!
Sì, la comunicazione è la procedura necessaria e sufficiente, vedi qua:
Il fatto è che manca un regime giuridico sulla “comunicazione“ come, invece, c’è per la SCIA. Il legislatore si inventa la comunicazione al fine di semplificare ma sarebbe spiegare meglio. Se si applicano le modalità di controllo della SCIA, allora è una SCIA. Ma questo è un altro discorso… In ogni caso devi controllare i requisiti anche sulla comunicazione.
La società non è la PA competente. La società può solo segnalare al Comune la morosità e il comune si attiverà ai sensi dell’art. 127 della LR e ai sensi del regolamento locale sul CUP.
Sì, sarebbe utile specificarlo nell’atto notarile. La LR è abbastanza: Il comune dichiara la decadenza decorsi centottanta giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l’occupazione del posteggio stesso.
Io direi alla società che un conto sono i loro problemi di back-office nell’intestare i il CUP a Tizio o a Caio e un conto sono le procedure amministrative di competenza della PA competente. La PA competente potrà procedere alla decadenza solo se l’inadempienza perdura oltre i 180 gg decorrenti dal giorno di notifica della procedura di riscossione coattiva. Nel fare queto, invierà la comunicazione di avvio procedimento anche al subentrante che potrà regolarizzare al posto del cedente