L’art. 31 riguarda un elenco tassativo di ipotesi e trova giustificazione nell’art. 3 del d.lgs. n. 170/2001: sarebbe un elenco di forme di vendita del tutto libere.
La vendita on-line è possibile nelle stesse modalità con cui si farebbe per altri prodotti. La vendita dei giornali tramite corrispondenza è un’ipotesi che viene da lontano, il fatto che un cliente possa fare un ordine tramite web e l’edicolante lo spedisca non determina problemi.
In conclusione, per ciò che ti riguarda pensa a quello che faresti se (ad esempio) una cartoleria ti chiedesse la stessa cosa. Io applicherei l’art. 75 della stessa LR: occorrerebbe la SCIA ma nel tuo caso non ci vuole perché la vendita on-line è accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia (già abilitata).
Da altro punto di vista si potrebbe dire che la normativa sulla vendita della stampa q. e p. non prevede questa necessità abilitativa quindi è un’attività libera.
In ogni caso, è impossibile vietare un’ipotesi del genere, manca una norma di legge che impone il divieto.