Registrazione attrazione spettacolo viaggiante sprovvista di Codice Identificativo

Un esercente l’attività dello spettacolo viaggiante, in possesso di licenza generale art. 69 TULPS rilasciata da un Comune (es. Milano), chiede ad altro Comune (es. Roma) di poter ottenere il Codice Identificativo per una attrazione. Non si è a conoscenza se trattasi di attrazione esistente (posta in esercizio prima del D.M. 18 maggio 2007) o di nuova attrazione (posta in esercizio dopo il D.M. 18 maggio 2007) per la quale potrebbe non essere stato mai richiesto/rilasciato il codice identificativo.

Il motivo per cui la richiesta è inoltrata al Comune (Roma), diverso da quello che ha rilasciato la licenza generale starebbe nel fatto che il Comune (Milano) richiederebbe una pratica per
installazione ed esercizio temporaneo finalizzato al rilascio del codice.

Quesito 1: Poichè per le attività esistenti il D.M. 18 maggio 2007 prevedeva il termine ultimo di presentazione delle istanze entro il 12 dicembre 2009, nell’ipotesi di attrazioni “esistenti”, acquistate da altro gestore e sprovviste di codice (che non dovrebbero essere utilizzate) ad oggi devono essere trattate come nuove attività ai sensi dell’art. 4 del D.M. al pari delle attività poste in esercizio dopo l’entrata in vigore dello stesso D.M.?

Quesito 2: se si applica l’art. 4 del D.M. al fine del rilascio del Codice Identificativo è necessario presentare una pratica di installazione ed esercizio temporaneo? Considerato che tale articolo dispone che: “1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune”.

Quesito 3 : l’art. 4, comma 4, lett. b) del D.M. stabilisce che: “la Commissione Comunale o
Provinciale V.L.P.S.” - “identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del
presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di
esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione”. Le “ordinarie condizioni di esercizio” implicano l’obbligo di una pratica per “licenza di installazione ed esercizio temporaneo”?
Se si come si concilierebbe con il punto del D.M. che permette al gestore di presentare la richiesta in alternativa “…in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto”?

Quesito 4: Per procedere con la registrazione dell’attrazione è sufficiente presentare una fattura di avvenuto acquisto da altro gestore o è necessario una scrittura privata registrata o atto notarile?

Quesito 5: è possibile avere delucidazioni riguardo l’art. 5, comma 4 del citato D.M.: “Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 4, comprese quelle relative all’acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza”.

Ringrazio anticipatamente

direi proprio di sì. Scaduti i due anni, l’attraizone esistente deve restare ferma in attesa di registrazione

non comprendo bene… prima che possa essere utilizzata dal pubblico deve essere dotata di codice id. Le abilitazioni all’esercizio sono tali quando sono utilizzate dal pubblico. Può essere usata il primo impiego per la verifica (qua il comune deve attuare la possibilità indicando il “salvo buon fine” della registrazione

no, vedi sopra. Può essere un montaggio finalizzato solo alla verifica ma non al pubblico. Magari che la manta è un soggetto che nemmeno posside l’art. 69 e che poi alienerà l’attrazione già resgistrata

la legge non detta specificazioni. Si applica il codice civile. Il notaio non serve, sono beni strumentali

il problema non si pone. L’art. 5 non si applica dopo il termine.

Grazie mille. Saluti.