Regolamenti comunali attività di acconciatore

Salve.
Con riferimento alla legge RT 29/2013 che disciplina l’attività di acconciatore vi chiedo se i regolamenti comunali previgenti e mai aggiornati a seguito della emanazione di tale legge sono ancora validi; e quali sanzioni applicare in caso di inosservanza a detti regolamenti, ovvero se riferirsi alle sanzioni indicate nel regolamento locale o a quelle previste con legge regionale.
Grazie.

Restano in vigore limitatamente a quanto non in contrasto con la norma sovraordinata e successiva. Ad esempio, tutta la parte sul contingentamento delle licenze viene meno.
Le sanzioni non possono essere previste per regolamento comunale (vige la riserva di legge). Le uniche possono essere quelle di cui all’art. 7-bis TUEL

Grazie della risposta. Quindi i requisiti igienico sanitari previsti con un regolamento locale antecedente all’entrata in vigore della Legge Regionale restano validi? Se si, quale sanzione si applica, quella prevista con l’articolo 7bis del Tuel o quella definita con la succitata Legge?
Grazie ancora.

Aggiungo che è bene verificare anche eventuali disposizioni specifiche della LR che possa rimandare al reg. comunale o dettarne ambiti applicativi perticolari. Detto questo, confermo quello che dici.
Sulle sanzioni non posso che rimandare all’art. 7-bis citato. Le sanzioni sono previste per legge, un regolamento non le può prevedere