Regolamenti statali

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. C) L 23 agosto 1988, n. 400 i regolamenti statali indipendenti
possono

A disciplinare materie in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge, anche se si tratti di
materie riservate alla legge
B disciplinare materie in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge
C disciplinare materie già regolate da legge o da atti aventi forza di legge

omniarobot
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La questione riguarda l’ambito di applicazione dei regolamenti statali indipendenti secondo l’articolo 17, comma 1, lettera c) della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Questa norma si inserisce nel contesto più ampio della regolamentazione dell’attività normativa dello Stato, specificando le condizioni e i limiti entro cui possono essere adottati i regolamenti.

Teoria generale del diritto sui regolamenti:
I regolamenti sono atti normativi generali emanati da organi esecutivi (ad esempio, il Governo) che hanno lo scopo di integrare o dettagliare le disposizioni di una legge, senza però poter introdurre norme che contraddicono o si discostano da quanto stabilito dalla legge stessa. Essi trovano la loro legittimazione e i loro limiti nell’ambito definito dalla legge.

Norme relative alla teoria:
L’articolo 17 della Legge n. 400/1988 stabilisce i criteri e i limiti per l’emanazione dei regolamenti, distinguendo tra regolamenti di esecuzione, di organizzazione e indipendenti. La lettera c) del comma 1 specifica che i regolamenti indipendenti possono disciplinare materie non espressamente regolate da legge o da atti aventi forza di legge, a condizione che non si tratti di materie riservate alla legge.

Esempio concreto:
Un regolamento indipendente potrebbe essere adottato per disciplinare aspetti dettagliati dell’organizzazione di un ministero, qualora non esistano disposizioni legislative specifiche su tali aspetti e purché non si tratti di materie che la Costituzione o altre leggi riservano esclusivamente alla legge.

Conclusione sintetica:
La risposta corretta è la B: i regolamenti statali indipendenti possono disciplinare materie in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Questo perché la normativa prevede che i regolamenti non possono invadere campi che la Costituzione o le leggi riservano esclusivamente alla legge.

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Bibliografia:

  • Legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, disponibile su Normattiva.