Io mi butterei sulla normativa statale che è, sicuramente, un presupposto migliore in materia di tutela della concorrenza. Parlo dell’art. 31 comma 2 del DL n. 201/2011 come modificato dalla legge n. 214/23
2. Secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Sicuramente non è facile, occorre acquisire dati oggettivi di insostenibilità urbana, dimostrare che la misura è adeguata e necessaria e poi buttare giù delle prescrizioni insediative in modo ragionevole e non discriminatorio.
Puoi anche usare la norma statale per dare legittimazione alle disposizioni regionali.
Vedi, ad esempio, il TAR Venezia n. 1330/2023:
Del resto, come chiarito da Cons. St. n. 7695/2022 “La progressiva liberalizzazione delle attività commerciali non si traduce nell’impossibilità di regolare tali attività ove incidenti su aspetti di carattere prettamente urbanistico. Sebbene la disciplina nazionale e sovranazionale, relativa all’insediamento delle attività commerciali, esplichi un rilevante impatto anche sugli atti di programmazione territoriale, va, comunque, considerato che questi ultimi, adottati nell’esercizio del differente potere in materia di pianificazione urbanistica, sono da considerarsi legittimi ove perseguano, come nel caso di specie, finalità di tutela dell’ambiente urbano e siano riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del territorio. Pertanto il Comune resta titolare di potestà pianificatoria e nell’esercizio di tale potestà esso può legittimamente fissare limiti insediativi di natura non economica alle attività commerciali e produttive, nel rispetto di tali vincoli, individuando aree del territorio inibite all’insediamento di impianti produttivi o esercizi commerciali”.