Regolamento pausa e Buoni Mensa

Le presento questa situazione.
Comune sopra i 5.000 abitanti concede il buono pasto solo se si fanno almeno 2 ore dopo la pausa pranzo e nelle strutture convenzionate del paese. A fine marzo viene comunicato, a firma del segretario, la seguente: chi non fa la mezz’ora completa di pausa o chi non fa le 2 ore lavorative dopo la pausa, non spetta il buono pasto.
La comunicazione è retroattiva fino a gennaio e di conseguenza, mi verranno addebitati gli importi dei buoni pasto che mi hanno già concesso, perché non ho fatto la mezz’ora completa ( es. 13:01-13:30).
Nel regolamento viene data indicata solamente la clausola che il buono matura solo in caso di rientro pomeridiano di 2ore, oltre che l’obbligo della pausa pranzo per almeno mezz’ora.
Le chiedo se quanto sopra espresso ha una validità legale.

Chiaramente l’ente non dovrebbe applicare alcuna retroattività in base ad una mutazione interpretativa che in precedenza non era contemplata né divulgata al personale, per cui i dipendenti proseguivano ignari, anche in base a consuetudini stabili degli uffici, ad effettuare azioni successivamente valutabili come irregolari.

Sulla base del CCNL Enti Locali aggiornato potrebbe essere al massimo sollevata la questione nelle circostanze di pausa pranzo di durata non superiore a 10 minuti, non essendo questa a prescindere valutabile poter beneficiare di buono pasto; tuttavia il concetto stesso di applicare retroattivamente e senza confronto, neanche con i sindacati di categoria, una disposizione in contrasto a consuetudini stabili ed accettate per anni da tutti i livelli gerarchici dell’ente locale e dai medesimi amministratori, oltre a stridere nella legittimità della scelta, risulta complessivamente illogica.

La modalità corretta di agire sarebbe invece, per l’Ente Locale, forte delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva, approvare un Regolamento specifico inerente all’orario di servizio, laddove inesistente, ove far confluire la nuova disposizione al fine di disciplinare in modo stabile la durata della pausa pranzo ed i requisiti di conseguimento del buono pasto, tra cui la permanenza minima in servizio nell’orario di rientro pomeridiano.

La pausa pranzo è propriamente uno strumento a tutela della salute dei dipendenti; a meno di casistiche estreme che devono necessariamente essere valutate caso per caso, tra cui a titolo di esempio la predetta ipotesi di pausa pranzo di durata non superiore ai 10 minuti, ovvero la minore permanenza in orario pomeridiano in ufficio tale da compromettere il rispetto dell’orario stabilito di espletamento del servizio, non sussiste alcun beneficio per l’Ente Locale nell’imporre disposizioni stringenti e prive di flessibilità oraria ai propri dipendenti.

Fatte le valutazioni del caso, non costa alcunchè muoversi con il supporto dei sindacati di categoria per tentare di opporsi all’applicazione retroattiva di tale disposizione. Questo peraltro può risultare di aiuto anche per altre similari casistiche future.