REGOLAMENTO (UE) 2025/2518 - norme procedurali aggiuntive sull’applicazione del GDPR

REGOLAMENTO (UE) 2025/2518 - norme procedurali aggiuntive sull’applicazione del GDPR

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO A CURA DI SIMONE CHIARELLI

Sintesi in 10 Punti del Regolamento (UE) 2025/2518

Il documento stabilisce norme procedurali aggiuntive per rendere più efficace l’applicazione transfrontaliera del GDPR. Ecco i 10 aspetti più importanti:

  1. Armonizzazione dei Reclami (Art. 4): Definisce requisiti standard per l’ammissibilità di un reclamo transfrontaliero (es. dati di contatto, prova del mandato per le ONG, identità del titolare). Se mancano informazioni, l’autorità deve informare il reclamante entro precisi termini.
  2. Ruolo dell’Autorità Ricevente: L’autorità che riceve il reclamo effettua il controllo preliminare di ammissibilità e determina se il caso è transfrontaliero, trasmettendolo poi all’Autorità di Controllo Capofila (LSA).
  3. Risoluzione Rapida (Art. 5): Introduce una procedura per chiudere velocemente i casi in cui la violazione è cessata o il reclamo è divenuto privo di oggetto (es. il titolare ha risolto il problema amichevolmente), evitando indagini lunghe e complesse.
  4. Cooperazione Semplice (Art. 6): Per casi chiari e non complessi, l’Autorità Capofila può procedere con iter semplificati se non vi sono obiezioni da parte delle altre autorità interessate (CSA).
  5. Sintesi delle Questioni Principali (Art. 10): L’Autorità Capofila è obbligata a condividere con le altre autorità una “Sintesi delle questioni principali” (fatti, ambito dell’indagine, analisi giuridica) nelle fasi iniziali, per allineare subito le opinioni ed evitare conflitti tardivi.
  6. Termini Perentori (Art. 12): Fissa scadenze precise per evitare l’inerzia. Ad esempio, l’Autorità Capofila deve presentare un progetto di decisione entro 15 mesi dalla conferma della propria competenza (prorogabile solo in casi eccezionali).
  7. Diritto di Essere Ascoltati (Art. 19): Formalizza il diritto delle parti indagate di ricevere le “Constatazioni Preliminari” (l’atto di accusa) e di presentare memorie difensive scritte prima che venga redatto il progetto di decisione finale.
  8. Coinvolgimento del Reclamante (Art. 20): Anche il reclamante ha diritto a ricevere una versione (non riservata) delle constatazioni preliminari e a esprimere la propria opinione se il provvedimento tocca i suoi diritti.
  9. Accesso al Fascicolo e Riservatezza (Art. 24-25): Regola l’accesso al fascicolo amministrativo per le parti indagate, bilanciandolo con la rigorosa protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate (obbligo di fornire versioni “omissate”).
  10. Risoluzione delle Controversie (Art. 27-33): Struttura in modo dettagliato come e quando le questioni devono essere deferite al Comitato Europeo (EDPB) in caso di disaccordo tra autorità o nei casi di urgenza, specificando la documentazione necessaria.

Integrazioni con il GDPR

Questo Regolamento non sostituisce il GDPR (Regolamento UE 2016/679), ma lo integra proceduralmente, colmando le lacune che avevano rallentato l’applicazione della legge nei primi anni.

  • Da “Soft Law” a “Hard Law”: Molte pratiche che prima erano solo suggerite nelle linee guida dell’EDPB (come la condivisione precoce delle informazioni) diventano ora obblighi giuridici vincolanti.
  • Supporto all’Articolo 60 (Cooperazione): Il GDPR definisce cosa fare (cooperare), questo regolamento definisce come farlo (moduli, scadenze, formato degli scambi).
  • Uniformità Amministrativa: Prima del 2025, le procedure amministrative (es. come accedere agli atti, come presentare un reclamo) variavano in base alla legge nazionale di ogni Stato membro (Irlanda vs Italia vs Germania). Ora queste procedure sono armonizzate a livello UE per i casi transfrontalieri, riducendo la frammentazione e il “forum shopping”.
  • Potenziamento dell’Art. 65 (Dispute): Rende più difficile per un’Autorità Capofila ignorare le obiezioni delle altre autorità, costringendo a un confronto formale sui “fatti pertinenti” e sulle “motivazioni giuridiche” prima di arrivare allo scontro finale.

10 Esempi di Applicazione Pratica

Ecco come queste norme si applicheranno nella realtà operativa:

  1. Il “Filtro” del Reclamo: Un utente italiano invia un reclamo contro un social network irlandese. Il Garante italiano verifica che il modulo contenga tutti i campi dell’Art. 4. Se incompleto, lo dichiara inammissibile subito; se valido, lo passa all’Irlanda vincolando quest’ultima sulla ricevibilità.
  2. Chiusura per “Cessata Materia”: Un cittadino francese segnala che un sito di e-commerce polacco non lo ha cancellato dalla newsletter. L’azienda provvede subito e si scusa. L’autorità polacca usa la “Risoluzione Rapida” (Art. 5) per chiudere il caso senza sanzioni e senza attivare la complessa macchina della cooperazione UE.
  3. Accordo sull’Ambito (Scope): L’Irlanda indaga su una Big Tech per un data breach. La Germania ritiene che si debba indagare anche sulla “base giuridica” del trattamento. Grazie all’Art. 10, questo disaccordo emerge subito (nella “Sintesi delle questioni principali”) e viene risolto all’inizio, non alla fine dell’indagine.
  4. Diritto di Difesa Preventivo: Un’azienda svedese riceve le “Constatazioni Preliminari” dall’autorità capofila. Scopre che l’autorità ha frainteso un aspetto tecnico. Presenta una memoria difensiva (Art. 19) prima che la bozza di decisione venga inviata a tutti gli altri garanti europei, correggendo il tiro in tempo.
  5. Accesso agli Atti “Omissato”: L’azienda indagata chiede accesso al fascicolo. L’autorità fornisce i documenti ma oscura le email interne scambiate con altri Garanti (escluse dall’accesso ex Art. 24) e le parti tecniche coperte da segreto industriale.
  6. Voce del Reclamante: Un’associazione (NOYB, ad esempio) che ha presentato reclamo riceve la versione non riservata delle accuse mosse all’azienda. Nota che la sanzione proposta è troppo bassa e invia osservazioni scritte (Art. 20) chiedendo maggiore severità.
  7. Sblocco dell’Inerzia: L’Autorità Capofila non produce una bozza di decisione entro 15 mesi. Le altre autorità interessate (es. Italia, Spagna) possono segnalare la violazione del termine e attivare la procedura d’urgenza o il deferimento all’EDPB per costringere a una decisione (Art. 12).
  8. Procedura Semplificata: Un’app di incontri ha un’informativa privacy leggermente carente. È una violazione minore e chiara. L’autorità capofila notifica alle altre che userà la “Cooperazione Semplice” (Art. 6): niente sintesi complesse, si va dritti al provvedimento finale se nessuno si oppone in 2 settimane.
  9. Protezione dei Segreti: Durante un’indagine su un algoritmo di AI, l’azienda fornisce il codice sorgente all’autorità ma lo marca come “Riservato” (Art. 25). L’autorità garantisce che questo non venga mostrato al reclamante o reso pubblico nella decisione finale.
  10. Caso d’Urgenza (TikTok/ChatGPT scenario): Un trattamento dati mette a rischio immediato i minori in Italia. Il Garante italiano adotta un blocco provvisorio. Il Regolamento (Art. 32) specifica esattamente quali documenti l’Italia deve inviare all’EDPB entro scadenze strettissime per trasformare quel blocco nazionale in una decisione vincolante europea.

TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO
OJ_L_202502518_IT_TXT.pdf (1,2 MB)

Regolamento (UE) 2025/2518: Norme Procedurali per il GDPR nei Trattamenti Transfrontalieri

CONTENUTO

Il Regolamento (UE) 2025/2518, adottato il 26 novembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 dicembre 2025, introduce norme procedurali aggiuntive per l’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in particolare per quanto riguarda i reclami e le indagini sui trattamenti di dati personali che coinvolgono più Stati membri. Questo regolamento si inserisce nel contesto del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), il quale ha già stabilito un quadro normativo per la protezione dei dati personali nell’Unione Europea.

Le principali disposizioni del Regolamento 2025/2518 riguardano:

  1. Principi Procedurali: Viene definito un insieme di principi che devono guidare le autorità competenti nella gestione dei reclami e delle indagini, garantendo un approccio uniforme e coerente.

  2. Informazioni Obbligatorie nei Reclami: Il regolamento stabilisce quali informazioni devono essere fornite dai soggetti che presentano un reclamo, facilitando così la valutazione e la gestione delle segnalazioni.

  3. Procedura di Risoluzione Rapida: Viene introdotta una procedura accelerata per la risoluzione di reclami, al fine di garantire una risposta tempestiva e efficace alle segnalazioni degli interessati.

  4. Cooperazione tra Autorità: Sono delineate modalità di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di protezione dei dati, inclusa l’autorità capofila, per garantire una gestione coordinata dei casi transfrontalieri.

  5. Termini per l’Adozione di Misure Procedurali: Il regolamento stabilisce scadenze specifiche entro le quali le autorità devono adottare misure procedurali, migliorando così l’efficienza delle indagini.

  6. Rigetto/Archiviazione dei Reclami: Vengono fornite regole chiare su come gestire i reclami che non possono essere accolti, garantendo il diritto di difesa delle parti coinvolte.

Queste norme mirano a migliorare l’efficienza investigativa e a garantire una protezione adeguata dei diritti degli interessati, specialmente in un contesto in cui i trattamenti di dati personali possono coinvolgere più giurisdizioni.

CONCLUSIONI

Il Regolamento (UE) 2025/2518 rappresenta un passo significativo verso una maggiore uniformità e chiarezza nell’applicazione del GDPR nei casi transfrontalieri. Le nuove norme procedurali non solo semplificano il processo di gestione dei reclami, ma rafforzano anche la protezione dei diritti degli interessati, rendendo più efficace la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza del Regolamento (UE) 2025/2518 è fondamentale, poiché le loro funzioni possono comportare il trattamento di dati personali in contesti transfrontalieri. È essenziale comprendere le procedure di reclamo e le modalità di cooperazione tra autorità per garantire un’adeguata protezione dei dati e il rispetto delle normative vigenti.

PAROLE CHIAVE

GDPR, Regolamento (UE) 2025/2518, protezione dei dati, reclami, indagini, trattamenti transfrontalieri, autorità di protezione dei dati.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
  2. Regolamento (UE) 2025/2518
  3. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
  4. Dirittobancario.it
  5. Certifico.com

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Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli