Regolarità durc x i partecipanti ad una fiera

dalla l.r. toscana, art. 44
5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l’ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l’esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 127, comma 1, lettera e). (38)

quindi . possono partecipare

  1. i regolari al Durc
  2. i non regolari a cui e’ stato comunicato l’avvio del procedimento a seguito della verifica

ma quindi chi non partecipa?

Già abbiamo parlato qualche volta sul vecchio forum. La regione, inserendo l’ultimo periodo del comma 5 che citi, di fatto ha reso vana la verifica DURC in questi casi. A parere mio il concetto è giusto ai fini dell’imparzialità da garantire ai vari operatori.
Anche la partecipazione di “non concessionari” è ammessa nel periodo del possibile adeguamento a seguito di controllo (max 180 gg) come già avveniva per i concessionari.

Alla fine, meglio non controllare dato che il “partecipante” può montare in attesa di regolarizzazione. In sintesi, il comune controllante (dove si svolge la fiera) può solo informare il comune competente per l’avvio delle procedure di regolarizzazione. Se è un abilitato dal comune controllante, saranno avviate le procedure di regolarizzazione.