SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 28 luglio 2021
Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico.
(21A04700)
(GU n.183 del 2-8-2021)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Visto l’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive
modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del
predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice
del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie
e di coordinamento, nonche’ le correlative abrogazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale e, in
particolare, gli articoli 2 e 20;
Visto l’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato
dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 25 giugno
2020, n. 70, che ha previsto lo svolgimento da remoto delle udienze
celebrate nel periodo emergenziale COVID-19;
Viste le proroghe del termine previsto per la modalita’ «da remoto»
di svolgimento delle udienze camerali e pubbliche, disposto con
l’art. 25, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, modificato
dall’art. 1, comma 17, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,
nonche’ dall’art. 6, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto l’art. 17, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
che ha previsto lo svolgimento delle udienze da remoto a regime per
tutte le udienze di smaltimento;
Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 25 giugno
2020, n. 70, che ha sostituito l’art. 13, comma 1, dell’allegato 2
del decreto legislativo n. 104 del 2010, prevedendo che le regole
tecnico-operative del processo amministrativo telematico siano
adottate «(c)on decreto del Presidente del Consiglio di Stato,
sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti
indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di
trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto»;
Sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa
nella seduta del 28 luglio 2021;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle regole tecnico-operative
del processo amministrativo telematico
- Le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo
amministrativo telematico, nonche’ per la sperimentazione e la
graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative
specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati 1
e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante. - Nei casi in cui le udienze, camerali e pubbliche, si svolgono da
remoto, integrano le regole tecnico-operative, e le relative
specifiche tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui
all’art. 2.
Art. 2
Regole tecnico-operative per le udienze, camerali e pubbliche, che si
svolgono mediante collegamenti da remoto.
-
Nei casi in cui le udienze, camerali e pubbliche, si svolgono
mediante collegamenti da remoto, qualora sia chiesta la discussione
orale in videoconferenza si utilizza adeguata piattaforma in uso
presso la Giustizia amministrativa. -
Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla
quale partecipano i soli magistrati per deliberare, si provvede con i
collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma di cui
al comma 1, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a
quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite call
conference, come da allegate specifiche tecniche. -
Qualora l’istanza dei difensori delle parti di discussione orale
non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria
trasmette alle parti diverse dall’istante, anche ai fini della
formulazione di eventuali opposizioni, l’avviso di avvenuto deposito
dell’istanza secondo le modalita’ previste nelle allegate specifiche
tecniche. -
I difensori o le parti che agiscono in proprio, ove non
intendano mandare in decisione la causa, presentano, secondo le
modalita’ previste nelle allegate specifiche tecniche, l’istanza di
discussione da remoto. -
In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto,
la segreteria comunica agli avvocati, secondo le modalita’ previste
nelle allegate specifiche tecniche, con modalita’ idonee ad
assicurare l’avvenuta ricezione e agli indirizzi previsti dall’art.
13 dell’allegato 1 al presente decreto, almeno tre giorni liberi
prima della trattazione, l’avviso del giorno e dell’ora del
collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre
le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale, in modo
da contenere, quanto piu’ possibile e compatibilmente con il numero
di discussioni richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di
essere ammessi alla discussione. L’orario indicato nell’avviso e’
soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione sono
inseriti il link ipertestuale per la partecipazione all’udienza,
nonche’ l’avvertimento che l’accesso all’udienza tramite tale link e
la celebrazione dell’udienza da remoto comportano il trattamento dei
dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da
informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito
internet della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale
informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma
3 e al presente comma, qualora non eseguite tramite il sistema
informativo della Giustizia amministrativa, e’ inserita nel fascicolo
del procedimento a cura della segreteria. Il link inviato dalla
segreteria e’ strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta
eccezione per l’eventuale difensore delegato. -
Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza e’
necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle
allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in
proprio garantiscono la corretta funzionalita’ del dispositivo
utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l’aggiornamento del
suo software di base e applicativo alle piu’ recenti versioni rese
disponibili dai rispettivi produttori o comunita’ di supporto nel
caso di software open source, con particolare riferimento
all’installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative
alla sicurezza informatica, e l’utilizzo di un idoneo e aggiornato
programma antivirus. I magistrati utilizzano per il collegamento
telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica
istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato
generale della giustizia amministrativa. -
All’udienza sia pubblica sia camerale il presidente del
collegio, con l’assistenza del segretario, verifica la funzionalita’
del collegamento, nonche’ le presenze e da’ atto nel processo verbale
delle modalita’ con cui e’ accertata l’identita’ dei soggetti ammessi
a partecipare e la loro libera volonta’ di dar corso all’udienza da
remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati
personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro
eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver
letto l’informativa di cui al comma 5. -
All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione,
i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio
dichiarano, sotto la loro responsabilita’, che quanto accade nel
corso dell’udienza o della Camera di consiglio non e’ visto ne’
ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla
Camera di consiglio, nonche’ si impegnano a non effettuare le
registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione dei difensori o
delle parti che agiscono in proprio e’ inserita nel verbale
dell’udienza o della Camera di consiglio. -
Qualora il collegamento risulti impossibile o di difficile
utilizzo per ragioni tecniche il presidente del collegio da’ le
opportune disposizioni ai sensi degli articoli 39 del codice del
processo amministrativo, 11 delle disposizioni di attuazione al
codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura
civile. -
Il presidente del collegio disciplina l’uso della funzione
audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola
l’ammissione e l’esclusione dei difensori o delle altre parti
all’udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando
siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare
la funzione audio. -
E’ vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di
chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche’ della Camera di
consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli
affari. E’ in ogni caso vietato l’uso della messaggistica istantanea
interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e,
comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella
memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni
espresse dai partecipanti all’udienza o alla Camera di consiglio. -
In caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in
udienza sia di merito sia camerale, le parti contengono i loro
interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi:
a) in sede di discussione dell’istanza cautelare e nei riti
dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell’ottemperanza
e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel
presente comma: sette minuti;
b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all’art.
119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti
pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo
amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti. -
I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna parte,
indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono.
Nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 39 del codice del
processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice del
processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile, il
presidente del collegio puo’, tuttavia, stabilire tempi di intervento
inferiori o superiori a quelli indicati nel comma 12 in
considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della
complessita’ della controversia, tenendo conto dei tempi massimi
esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le
necessarie pause. -
Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel
testo di cui all’allegato 3 del presente decreto, di cui formano
parte integrante. -
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle adunanze convocate per la deliberazione dei
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
Art. 3Entrata in vigore e abrogazioni -
Il presente decreto, che sostituisce il decreto del Presidente
del Consiglio di Stato n. 262 del 28 dicembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 gennaio 2021, n.
7, come corretto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato
del 1° marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 16 marzo 2021, si applica a decorrere
dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. -
Il presente decreto e’ altresi’ reso pubblico nel sito
istituzionale della Giustizia amministrativa.
Roma, 28 luglio 2021Il Presidente: Patroni Griffi Allegato 1
Allegato01.pdf (1,6 MB)
Allegato 2
Specifiche tecniche (articolo 19 dell'allegato 1)
Allegato02.pdf (1,6 MB)
Allegato 3
Specifiche tecniche per le udienze da remoto
Allegato03.pdf (1,5 MB)