Reintestazione di un posteggio del mercato

Buongiorno, ho questa problematica: dichiarerò irricevibile una comunicazione di reintestazione di un posteggio per disdetta del contratto d’affitto. Cosi facendo evidentemente il proprietario non potrà lavorare al mercato, ma per effetto di tale disdetta penso non possa lavorare neanche l’affttuario,voi che ne pensate?

A meno di non essere in Toscana, se il proprietario di azienda interrompe il contratto con un conduttore e ne stipula un altro con altro conduttore, non c’è bisogno di comunicazione di re-intestazione da parte del proprietario. Il nuovo conduttore dichiarerà il subingresso e questo può valere anche come cessazione del precedente conduttore. Se il proprietario intende esercitare e non riaffittare, allora occorrerebbe in ogni cosa.
Se siamo in Toscana, la LR, per quanto in modo discriminatorio e immotivato, ammette la situazione descritta sopra (i due conduttori che si succedono) ma introducendo un “fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche”. Quindi, in questo caso se per qualche motivo formale la comunicazione di re-intestazione non è ricevibile, allora, interpretandola ex-lege come presupposto obbligatorio alla successiva comunicazione di subingresso da parte del nuovo conduttore, questa non potrebbe avere luogo: prima occorre sanare la re-intestazione e poi si procede al subingresso.

ma l’affittuario può lavorare per effetto della disdetta dell’affitto?
p.s. lavoro in toscana

Se l’affittuario ha effettuato disdetta significa che non è più in possesso dell’azienda, allora va da sé che non possa montare. La questione è delicata. bisognerebbe vedere i dettagli

Buongiorno,
siamo in Toscana, in caso di recesso anticipato del contratto di affitto di ramo di azienda, il titolare originario della concessione deve fare il subentro al cessionario o l’attuale titolare deve fare la cessazione e in automatico il vecchio titolare rientra in possesso della vecchia autorizzazione?
Grazie

E’ una vecchia questione che, alla fine, anche il MiSE aveva risolto nella ipotesi più logica:

Quando l’affittuario cessa e il proprietario d’azienda, senza riprendere l’esercizio, intende procedere con l’affitto a nuovo affittuario, basta la comunicazione di subingresso del nuovo affittuario. Quest’ultima è sufficiente per la certezza amministrativa della soggettività abilitativa (magari l’affittuario uscente può presentare comunicazione di cessazione ma se non lo fa, pace).

Se non che, la Regione Toscana, con la LR 62/2018 ha voluto aggravare la procedura di cui trattasi proprio limitatamente al commercio su AAPP (mah…)

Il comma 3 dell’art. 90 della LR recita:

FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE SU AREE PUBBLICHE, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell’attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante.

Ergo, limitatamente al commercio su AAPP, occorre che il proprietario d’azienda presenti una inutile pratica di re-intestazione (dato che non esercita l’attività). Dopo di questa, magari anche un attimo dopo, il nuovo affittuario può presentare la comunicazione di subingresso.

Magari, a livello di prassi comunale, evita di chiedere le comunicazioni di cessazione al vecchio affittuario e al proprietario che procede a reintestazione, anche perché, la LR non prevede sanzioni per l’omessa comunicazione di cessazione.