Giusto
Immagino però che si tornerà alla situazione descritta qui, nel 2020…
https://www.lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/17202/sostituzione-dipendente-che-esce-per-mobilita
Conseguentemente anche l’acquisizione di personale attraverso processi di mobilità da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non potrà essere più considerata neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovrà essere effettuata a valere sulle proprie facoltà assunzionali.
Infine, si deve ritenere che la sostenibilità finanziaria non sia compatibile con la neutralità della mobilità quando ad uno degli enti interessato si applichi la nuova disciplina.
Questo articolo è datato, ma per analogia…
un passaggio da un ente a un altro, entrambi non soggetti al patto, non comporterebbe né assunzione né cessazione.
Leggasi OGGI…
un passaggio da un ente con meno di venti dipendenti ad un altro ,con meno di venti dipendenti, non comporterebbe né assunzione né cessazione.
… se mobilità non significa cessazione del rapporto, sarà possibile sostituire un’unità trasferita in mobilità, con un trasferimento da altra amministrazione, sempre tramite mobilità. E ancora (Corte dei conti della Lombardia, delibera 768/2010), a fronte del trasferimento di un proprio dipendente presso altra Pa a seguito di mobilità, si potrà procedere alla sostituzione nello stesso anno con un lavoratore proveniente per mobilità da altra amministrazione, a condizione che quest’ultima sia assoggettata a limiti alle assunzioni…
Il dipendente che invece transita da un ente fuori patto a uno soggetto a patto comporterebbe una cessazione
Leggasi oggi
Il dipendente che invece transita da un ente con meno di 20 dipendenti a uno con oltre 20 dipendenti comporterebbe una cessazione
L’assunzione per mobilità di un dipendente da un ente soggetto a patto sarebbe invece nuova assunzione.
Leggasi ora
L’assunzione per mobilità di un dipendente da un ente con oltre venti dipendenti sarebbe invece nuova assunzione.