Reiterazione art. 68 e 69 tulps spettacoli/intrattenimenti

Un esercizio pubblico viene contravvenzionato per violazione art. 68 TULPS. Dopo, 3 anni, di nuovo viene contravvenzionato sempre per il 68 TULPS. L’organo accertatore chiede l’applicazione dell’art. 666 C.P. la chiusura da 1 a 7 giorni.
Appurato che al primo verbale è stato presentato ricorso ma non ancora trattato dall’ufficio contenzioso, chiedevo se il provvedimento di chiusura per reiterazione va fatta oppure no, bisogna aspettare l’esito del ricorso del 1° verbale?

Il verbale di contestazione non costituisce titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è l’ordinanza-ingiunzione.
Per la violazione di cui all’art. 666 c.p. non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Se non è stata ancora emessa l’ordinanza-ingiunzione, sicuramente non si sono neanche formate le prime condizioni per fare scattare la reiterazione.

Se invece l’ordinanza-ingiunzione relativa alla prima violazione è stata emessa ed il ricorso (l’opposizione) è stato presentato contro la stessa ordinanza-ingiunzione (e non contro il verbale…), allora il provvedimento non è ancora definitivo. In questo caso dovrebbe applicarsi quanto previsto dall’art. 8-bis della legge 689/81: “Gli effetti conseguenti alla reiterazione POSSONO [non DEVONO] essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.”.

In questo caso, personalmente riterrei più corretto sospendere la sanzione accessoria fino a quando non sarà definitivo il primo provvedimento.