Un esercizio pubblico viene contravvenzionato per violazione art. 68 TULPS. Dopo, 3 anni, di nuovo viene contravvenzionato sempre per il 68 TULPS. L’organo accertatore chiede l’applicazione dell’art. 666 C.P. la chiusura da 1 a 7 giorni.
Appurato che al primo verbale è stato presentato ricorso ma non ancora trattato dall’ufficio contenzioso, chiedevo se il provvedimento di chiusura per reiterazione va fatta oppure no, bisogna aspettare l’esito del ricorso del 1° verbale?
Il verbale di contestazione non costituisce titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è l’ordinanza-ingiunzione.
Per la violazione di cui all’art. 666 c.p. non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Se non è stata ancora emessa l’ordinanza-ingiunzione, sicuramente non si sono neanche formate le prime condizioni per fare scattare la reiterazione.
Se invece l’ordinanza-ingiunzione relativa alla prima violazione è stata emessa ed il ricorso (l’opposizione) è stato presentato contro la stessa ordinanza-ingiunzione (e non contro il verbale…), allora il provvedimento non è ancora definitivo. In questo caso dovrebbe applicarsi quanto previsto dall’art. 8-bis della legge 689/81: “Gli effetti conseguenti alla reiterazione POSSONO [non DEVONO] essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.”.
In questo caso, personalmente riterrei più corretto sospendere la sanzione accessoria fino a quando non sarà definitivo il primo provvedimento.
Salve, ritornando in argomento
l’ufficio ha emesso ordinanza-ingiuntiva di pagamento.
l’utente ha anche pagato.
Adesso per il secondo verbale (art. 68 tulps) qualcuno sostiene che per applicare la chiusura da 1 a 7 giorni (reiterazione) bisogna definire anche il secondo verbale avuto nel quinquennio.
Mi sembra un errata interpretazione dell’art. 8-bis 689/1981 perchè non parla definire anche la seconda sanzione.
Chiedevo un parere
grazie
In effetti l’art. 8-bis della legge 689/81 prevede espressamente che, affinché si configuri la reiterazione della violazione amministrativa, debba essere stata accertata con provvedimento esecutivo la PRIMA violazione (salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge). Sul punto, nulla dice in merito alla SECONDA violazione ed in particolare sul “quando” può essere disposta la sanzione accessoria prevista a seguito di reiterazione della violazione (che nel nostro caso è la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni, come disposto dall’art. 666 c.p.).
Qui, però, può venirci in aiuto il D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, cioè la norma che – tra le altre cose – con il suo art. 49 ha depenalizzato e sostanzialmente riscritto l’art. 666 del codice penale.
Ebbene: l’art. 3 del D.L.vo 507/99 è dedicato proprio alla sanzioni amministrative accessorie. E’ vero che l’argomento viene trattato in termini molto generali mentre alla riscrittura dell’art. 666 c.p. era stato dedicato un articolo specifico, ma è altrettanto vero che il comma 2 del sopra citato art. 3 prevede che nel caso di reiterazioni specifiche della violazione (come sarebbe nel caso in esame) la sanzione accessoria viene applicata con l’ordinanza-ingiunzione dell’autorità competente.
Ovviamente sta parlando dell’ordinanza-ingiunzione relativa alla SECONDA violazione accertata.
Il medesimo schema, tra l’altro, è stato ripreso anche dall’art. 4 del successivo D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l’art. 668 del codice penale.
Forse non sarà il massimo della chiarezza, ma se chiedi il mio parere io direi di seguire lo schema sopra indicato.