Reiterazione delle violazioni, art.8bis della L.689/81

Si chiede voler esprimere parere sull’istituto giuridico della reiterazione delle violazioni, prevista dall’art.8bis della L.689/81, in relazione all’applicazione dell’art.666 3°comma codice penale.

Trovandosi nella condizione di aver accertato un illecito amministrativo di cui all’art.666 1° comma Codice Penale, al fine della configurazione della reiterazione delle violazioni ed alla conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art.666 3° comma secondo periodo Codice Penale, è sufficiente un doppio accertamento di medesime violazioni commesse nel quinquennio?

Altrimenti, sarebbe necessario che il procedimento amministrativo di cui ad un precedente (entro il previsto periodo quinquennale) medesimo accertamento di violazione abbia visto l’emissione e la notificazione del provvedimento esecutivo quale Ordinanza Ingiunzione di pagamento, e che siano spirati i termini di opposizione? O risulterebbe sufficiente la sola emanazione del provvedimento esecutivo?

Nel caso di pagamento del provvedimento esecutivo, l’oblazione effettuata estinguerebbe la configurazione della reiterazione delle violazioni?

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Nel caso di violazioni amministrative, per avere un caso di reiterazione di cui all’art. 8-bis della legge 689/81 occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

  1. All’accertamento della prima violazione abbia fatto seguito l’emissione di un provvedimento esecutivo (ordinanza-ingiunzione). Il semplice verbale che viene contestato/notificato dall’organo di controllo non è un provvedimento esecutivo.
  2. Nell’arco di 5 anni il medesimo trasgressore commetta una seconda violazione della stessa indole della prima violazione (vedasi art. 8-bis per il significato del termine “indole”).

Il medesimo art. 8-bis specifica poi che:

  • Gli effetti della reiterazione “possono” (non “devono”) essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la prima violazione commessa sia divenuto definitivo; la sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
    (Nota: il provvedimento esecutivo diventa definitivo dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa).

  • La reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
    (Nota: ne consegue che invece il pagamento successivo dell’importo stabilito con ordinanza-ingiunzione NON annulla la possibilità di reiterazione della violazione).

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