Reiterazione nel Codice della strada

Salve, ho un dubbio a cui non ho trovato risposta studiando il codice della strada e ascoltando i corsi che ho acquistato sulla polizia locale:

Può esserci REITERAZIONE per una seconda violazione nel biennio, se alla prima si è pagato in misura ridotta?

Perché se ho capito bene nel caso della 689 la reiterazione scatta solo con due ordinanze-ingiunzione. Nel codice della strada è lo stesso o diverso? Anche perché lo stesso PMR funziona diversamente nel CdS.

Grazie!

Buongiorno,
non si ha mai reiterazione nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione. Il soggetto, perciò, ricorrendo al pagamento in misura ridotta elimina l’effetto della reiterazione.
Per quanto riguarda la tempistica, relativa alla reiterazione, si hanno due lassi temporali diversi:
Codice della strada= 2 anni;
L 689/81= 5 anni.
Tenga sempre presente che la Legge 689/81 è la legge generale mentre il codice della strada legge speciale.
Saluti.

Marco Orlandi

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Amplio l’argomento della reiterazione sviluppando che alcune violazioni tipo ai sensi art 145 alla seconda infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente e l’agente che verbalizza potrà ritirare il documento solo a condizione che il procedimento precedente sia definitivamente concluso. Nel cds ad alcune violazioni sono collegate delle decurtazioni dei punti sulla patente ai sensi art. 126 bis e nel caso della seconda violazioni accade quello sopra descritto. Per completezza sull’argomento della reiterazione nel cds. A presto

Massimo Nicoletti tel. 348.8639032

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Grazie a entrambi, dunque per vedere se ho capito il caso che ha citato:

  • prima infrazione, ho tempo 60 gg per il PMR, altrimenti scatta l’ordinanza-ingiunzione

  • seconda infrazione uguale entro quei 60 gg o se ancora non è stata notificata l’ordinanza-ingiunzione, l’agente non può ritirare il documento perché il primo procedimento non è concluso

Se invece alla seconda infrazione il trasgressore risulta recidivo, scatta la sanzione accessoria ma comunque (almeno nel caso del 145) egli avrà possibilità di pagare in misura ridotta. In tal caso il documento verrà inviato al prefetto unitamente a copia del verbale, ma il prefetto provvederà soltanto a disporre la sospensione, e non una seconda ordinanza-ingiunzione (perché già sanata dal PMR).
Sanzione principale e sanzione accessoria seguono iter indipendenti.

Ho capito bene?

No non è cosi. Allo scadere dei 60 giorni, nel cds, il verbale diventa titolo esecutivo cioè l’Ente può recuperare l’importi non pagati coattivamente mediante cartelle esattoriali. Non viene emessa nessuna ordinanza ingiunzione. L’esempio da me riportato, che lo ha messo in confusione, riguarda l’istituto della patente a punti art. 126 bis. Nel caso che il trasgressore compia nell’arco di un biennio delle violazioni che comportano la decurtazione di punti, alla seconda violazione, tipo ai sensi art. 145, viene applicato a seguito di comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale dei conducenti una segnalazione al Prefetto del luogo di residenza del trasgressore per la sospensione della patente da uno a tre mesi. Ma noto che questa mia spiegazione lo ha messo in difficoltà. Come affermato dal collega Orlandi nel Cds non abbiamo mai la reiterazione nel caso di pagamento in misura ridotta. Il cds essendo legge speciale rispetto alla 689/81 applica delle regole sue diverse dalla legge generale, come viene descritto all’articolo 194 del codice stesso. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Buone feste e a presto. Massimo tel. 348.8639032

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Intanto grazie per le risposte e buon anno a tutti.
Vi chiedo un’altra delucidazione un po’ più “operativa”:

In un esercizio svolto di un manuale “atti e procedure” c’è un esercizio in cui un conducente viola il 173 cds, usando il telefono alla guida (prima volta).

Oltre al verbale di contestazione, il manuale propone una “Segnalazione per eventuale sospensione della patente di guida”, da inviare all’UTG. Non specifica però “quando” questa debba essere inviata.

Bisogna dunque attendere i 60 gg per inviare questa segnalazione, o si procede in un altro modo?

PS: all’agente, durante l’accertamento, risulta se il conducente e recidivo così da procedere immediatamente al ritiro della patente?

Buongiorno,
se hai contestato il verbale per violazione dell’art.173 C.d.S. la segnalazione la puoi fare da subito.
Di fatto “su strada” non puoi conoscere se lo stesso ha commesso altra violazione dello stesso tipo però la Prefettura, tramite un sistema di banca dati collegato, avrà il quadro completo della situazione ed in caso di reiterazione infrabiennale emanera’ un provvedimento di sospensione della patente.
Saluti.

Marco Orlandi